novizio

Membro Ordinario
Buongiorno a tutti,
Ho fatto un contratto di affitto a partire da ottobre del 2012, con cedolare secca a canone concordato
volevo avere delle conferme su quanto ho capito finora sulla cedolare secca:
1) l'acconto del 30 Novembre è spostato al 2 Dicembre (questioni calendariali)
2) l'acconto deve essere uguale al 100 % di quanto pagato a Giugno (l'importo che avevo era inferiore a 257,52€)
3) Il codice da utilizzare nel F24 è il 1841

Non so se è possibile pagare meno considerando che il contratto è a canone agevolato, la cui aliquota è scesa al 15 %.
In ogni caso se pago un po' più ora, pagherò un po' meno a maggio del prossimo anno

E' corretto?

Grazie a tutti.....
 
J

JERRY48

Ospite
La cedolare secca del 2013 ha due scadenze:
  • 16 giugno 2013
  • 30 novembre 2013
Come per l’anno 2012, infatti, l’imposta si paga o in un’unica soluzione – se l’importa è pari o inferiore a 257,52€ – e la scadenza è quella di novembre; oppure in due tranche dove la prima, pari al 40% dell’importo, ha come scadenza giugno e la seconda, pari al resto, rispetta la scadenza di novembre.

In ogni caso, l’intero ammontare è pari al 95% del pagamento dovuto: il resto graverà sulla cedolare dell’anno successivo.

Come effettuare il pagamento
Il pagamento della cedolare secca 2013 viene effettuato attraverso il Modello F24 con i codici tributo:

  • 1840 per la prima rata
  • 1841 per la seconda o la soluzione unica (caso tuo)
  • 1842 per il saldo
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l’imposta si paga o in un’unica soluzione – se l’importa è pari o inferiore a 257,52€
L’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno (salvo proroghe al lunedì successivo), se inferiore a 257,52 euro.
Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare
l’acconto non supera 51,65 euro.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
L’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno (salvo proroghe al lunedì successivo), se inferiore a 257,52 euro.
Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare
l’acconto non supera 51,65 euro.
Se inferiore chi? Chi deve essere inferiore a 257,52 euro, l'acconto dell'imposta? Oppure l'imposta stessa?
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Rileggi quel periodo. Ha anche un soggetto.
Il soggetto è l'acconto, ma con tale soggetto la frase è esatta? No, il soggetto esatto è l'importo dovuto, ossia l'imposta.
Nelle istruzioni è pericoloso omettere ciò che sembra ovvio!
n

n taggetogg
 
Ultima modifica:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il soggetto è l'acconto, ma con tale soggetto la frase è esatta?
Lo è.
No, il soggetto esatto è l'importo dovuto, ossia l'imposta.
Falso. Il soggetto è l'acconto. Quindi, l'acconto è dovuto solo se l’importo su cui calcolare l’acconto (cioè il 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente) supera 51,65 euro.
Se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera 51,65 euro l'imposta si versa solo a saldo.
L'acconto va versato in unica soluzione entro il 30 novembre se quell'importo (l'acconto, e non l'imposta) è inferiore a 257,72 euro.
Se invece l'importo dell'acconto dovuto è pari o superiore a 257,72 euro, va versato in due rate. La prima rata, pari al 40%, entro il 16 giugno (o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4% per interessi). Ed è possibile anche il pagamento rateale, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.
La seconda rata, nella restante misura del 60%, va versata entro il 30 novembre.
 

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