Facciamo ordine. Il canone concordato si applica ai seguenti contratti, con i relativi modi di applicazione dell'imposta:
- contratti 3+2 (o 4+2 o 5+2, ecc...). L'imposta si calcola sul 59,5% del reddito da locazione;
- contratti per studenti (6-36 mesi). L'imposta si calcola sul 59,5% del reddito da locazione;
- contratti transitori (1-18 mesi). L'imposta si calcola sull 85% del reddito da locazione (non sono previste agevolazioni).
Inoltre, i valori (min e max) che ti hanno dato due anni fa, devi aggiornarli applicando il 75% della variazione Istat dei due anni trascorsi. Potrai quindi chiedere qualcosa in più rispetto ad allora.
Con la cedolare secca è stato abolito l'obbligo di dichiarare la cessione di fabbricato .
Per fare il confronto tra il sistema tradizionale e quello con cedolare, devi tenere conto che il reddito da locazione va a sommarsi agli altri redditi per determinare l'effettiva aliquota di imposta (potresti, ad esempio, ritrovarti ad avere una parte del reddito da locazione tassato al 27% ed una parte al 38%. La soglia tra i due scaglioni è attualmente a 28.000 Euro).
Inoltre la cedolare secca assorbe anche il pagamento delle addizionali IRPEF regionale e comunale.
Apetti negativi della cedolare secca:
- al reddito sottoposto a tassazione con cedolare secca non si applicano le detrazioni IRPEF (es: ristrutturazioni, risparmio energetico);
- il reddito da locazione si aggiunge per l'intero in caso di determinazione dell'indicatore ISEE, mentre con il regime tradizionale si aggiunge l'85% od il 59,5% a seconda del tipo di contratto.
Ti consiglio vivamente di farti una tabellina con tutte queste voci per valutarne quale regime è a te più conveniente.
Sei sempre aggiornatissimo ma penso che questa volta ti sia sfuggito un aspetto: la detrazione per ristrutturazione.
A pag. 25 della circolare n.26 dell'Agenzia delle Entrate si chiarisce tale aspetto.
Chiaramente la detrazione non potrai compensarla con l'Imposta sostitutiva ma potrai detrarla a parte, con tassazione ordinaria, con il 730 o Mod. Unico che sia.
Ti allego stralcio.
L’applicazione della cedolare secca non influenza, invece, l’applicazione
di altre deduzioni e detrazioni d’imposta, quali, ad esempio, quelle del 36 per
cento o del 55 per cento, previste, rispettivamente, per i lavori di ristrutturazione
edilizia su immobili abitativi (art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive
modificazioni) e per gli interventi di risparmio energetico (art. 1, commi 344 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni), le quali restano
applicabili, secondo la specifica disciplina, a prescindere dalle modalità di
tassazione del reddito fondiario, mediante IRPEF e relative addizionali o
mediante cedolare secca. Resta fermo, naturalmente, che le suddette detrazioni
d’imposta potranno essere fatte valere esclusivamente sull’IRPEF e non anche
sulla cedolare secca.
http://www.caf.cna.it/circ26_010611.pdf