va fatto a nome di tutti gli eredi?
premesso che la legislazione italiana consente di disgiungere la volontà di acquistare dalla volontà di pagare quanto acquistato, tanto è vero che se il venditore accetta una dilazione nel tempo del pagamento concordato, e si priva del possesso dell'oggetto venduto, lo fa a suo rischio e pericolo. Tanto è vero che è stato istituito il patto di riservato dominio: che in pratica tutela la proprietà sui beni immobili e beni mobili registrati.
Tutto dovrebbe essere svolto secondo la Legge del 24 dicembre 1993, n. 560 rubricata “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
La legge individua i soggetti che hanno titolo per acquistare gli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, precisando che sono tali gli assegnatari o i loro familiari conviventi purché ricorrano tre condizioni:
1) occupino un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio;
2) non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto;
3) abbiano i requisiti di reddito previsti dalla legge.
Alla legge richiamata si affiancano una pluralità di leggi regionali che integrano la disciplina della materia.
In fatto di vendite immobiliari è prassi che la cifra concordata tra le parti venga versata al venditore contestualmente al rogito. Può darsi che nel caso di edifici popolari l'ente, per agevolare la vendita a persone meno abbienti, usi una sorta di "rent to buy" dove l'assegnatario paga mensilmente una cifra parte della quale vale come rata d'acquisto e l'altra parte come affitto. In ogni caso solo con il rogito l'immobile cambia intestazione di proprietà. Siccome queste vendite non sono a macchie di leopardo ma vengono venduti tutti gli appartamenti presenti in un edificio, è strano che l'ente non abbia stipulato una convenzione con un notaio dove dirottare tutti gli assegnatari di un palazzo per il rogito, una volta saldata la cifra concordata per il passaggio di proprietà.