che ha scrittoNon so a chi e a che cosa ti riferisci, ma io concordo con quanto ha scritto @Nemesis nel post n. #11:
chi vuole far produrre effetti nei confronti del conduttore recedente è l'avvocato a cui si è rivolto @Franz.Nel silenzio del contratto, dopo il recesso di uno dei conduttori, la locazione prosegue, immutato l’intero canone pattuito, nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di locazione (fino a quando il recesso ha efficacia, quindi alla scadenza del periodo di preavviso, legale o convenzionale).
Se nel contratto non è prevista, nell'ambito del quadriennio, la possibilità da parte del conduttore di recedere, con un preavviso concordato, dal contratto, la solidarietà del debito rimane anche a carico del recedente ma allora in questo caso non è tenuto a pagare il preavviso perché non avrebbe senso.
Se invece nel contratto è prevista la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento del quadriennio con un preavviso se uno dei due conduttore manda la disdetta e paga il preavviso il proprietario dovrebbe contattare l'altro conduttore e chiedergli: "Che volemo fa? Continui ad abitare, e riprendere a pagare l'affitto esaurita la copertura del preavviso, fino alla scadenza naturale del contratto oppure alla fine del preavviso, che è stato già pagato, lasci libero l'appartamento? Non credo di aver detto nel mio primo intervento, nella sostanza, qualcosa di differente.