Nemesis

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non c'era nessuna clausola che consentiva ad uno dei due conduttori per dare disdetta lasciando come unico responsabile l'altro conduttore dopo i 6 mesi di preavviso
Nel silenzio del contratto, dopo il recesso di uno dei conduttori, la locazione prosegue, immutato l’intero canone pattuito, nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di locazione (fino a quando il recesso ha efficacia, quindi alla scadenza del periodo di preavviso, legale o convenzionale).
 

uva

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la locazione prosegue, immutato l’intero canone pattuito, nei confronti degli altri,
Sì, ma chi sono "gli altri"?
Secondo me è la sola conduttrice, ossia la signora che ha sottoscritto il contratto di locazione unitamente a @Franz .

Non vedo come @Franz possa rivalersi nei confronti dei figli maggiorenni della signora, che abitano in quella casa con la madre.

Forse quei ragazzi possono essere "inquadrati" dal punto di vista giuridico come ospiti della conduttrice (e tempo fa abbiamo appurato in questo Forum che le ospitalità di lunga durata sono legittime e non richiedono il permesso del locatore), non penso sia possibile ora coinvolgerli nella morosità imputabile alla madre.
 

Gianco

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Semplicemente uno dei cointestatari ha comunicato disdetta anticipata ed è andato via;
Mi ero scordato che entrambi avevano sottoscritto il contratto. Pertanto se uno abbandona, l'altro ha titolo per proseguire la locazione, ovviamente pagando il canone regolarmente. In caso contrario sarà sfrattata o meglio sarebbe dovuta essere sfrattata nel momento in cui è venuta meno agli accordi del contratto.
 

uva

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Proprietario Casa
i due ragazzi abitavano in quella villa senza nessun titolo, a parte quello di essere figli della madre cointestataria del contratto......nessun contratto di subaffitto, e nel contratto nessuna composizione del nucleo familiare o clausola che li riguardava come conviventi.
A maggior ragione mi pare impossibile pretendere da loro il pagamento anche solo di una parte del canone: non hanno firmato alcun contratto di locazione né vi sono citati quali familiari conviventi dei conduttori.
Non sono neppure intestatari di un contratto di sub affitto.
Secondo me i ragazzi sono solamente ospiti: ospitalità che evidentemente hai accettato anche tu come conduttore unitamente alla loro madre.
 

uva

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Proprietario Casa
Pertanto se uno abbandona,
Se leggi il post n.# 3 capisci che la domanda del postante è la seguente:

il conduttore che "abbandona" (@Franz è il conduttore che ha lasciato la casa, non è il locatore!) può rivalersi sui figli della cointestataria del contratto di locazione diventata nel frattempo morosa?

Premesso che detti figli non hanno sottoscritto alcun contratto di locazione né di sublocazione.
 

uva

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Proprietario Casa
c'è qualcuno che sta sostenendo che un contratto produce effetti anche dopo la sua cessazione?
Non so a chi e a che cosa ti riferisci, ma io concordo con quanto ha scritto @Nemesis nel post n. #11:
se i conduttori sono due e uno solo recede, il contratto non è risolto. La locazione continua, e il secondo conduttore è obbligato al pagamento dell'intero canone.

A meno che nel contratto vi sia una apposita clausola per la quale il recesso di un solo conduttore comporti la risoluzione del contratto anche nei confronti dell'altro.

Se invece ti riferisci al quesito di @Franz , ossia all'effetto che il recesso del conduttore possa avere nei confronti dei figli dell'altra conduttrice (figli che non hanno sottoscritto alcun contratto di locazione), io ho espresso la mia opinione nei post n.# 7 - 12 - 16.
 

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