Ennio Alessandro Rossi

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La forfettizzazione degli oneri condominiali è legittima però solo nei contratti ad uso abitativo non calmierati (4+4, turistici ecc.), poiché nei contratti concordati (3+2, transitori e per studenti) deve essere applicata obbligatoriamente la tabella analitica contenuta nell’allegato G approvata con il decreto ministeriale 30/12/2002, e nei contratti commerciali opera l’art.79 della legge n.392/1978 che renderebbe la clausola nulla in quanto consente al locatore di procurarsi un vantaggio che non gli spetta.

Il mio ragionamento era generale a significare che qualche volta il forfait è opportuno ; nel caso specifico dei 3+2 hai ragione come pure nei contratti "normali " è bene chiarire quel che è di Cesare e quel che non gli compete
 

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