Nei contratti concordati c'è questa clausola, abbastanza chiara.
(Canone)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra
………………………………………………… e depositato il …………. presso il Comune di
………………………………………. , ovvero dall’accordo integrativo sottoscritto tra ……(7) in data ……., è convenuto in euro ………………….. , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero………………………….., in n.
……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date:
………………………………………………... (4)
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del ……………, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la “cedolare secca” per la durata dell’opzione. (8)
(8) Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
L’applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.