arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma quanto mi piacerebbe farti cedere! Lo puoi passare come vezzo di una bella signora? Se lasciamo il dubbio, il nostro amico o amica ne sarà tentato. Io chiedo di sgomberare ogni equivoco. Questo per il nostro buon nome e del forum. Per questo mi piacerebbe che come fossimo una giuria si arrivasse ad un verdetto finale. Forse ho accelerato le tappe? Una sentenza se suffragata dalla legge incontrovertibilmente, come devono essere le sentenze al di la di ogni ragionevole dubbio, una sentenza dicevo, va data. Le spese straordinarie sono in capo al proprietario. Questo e' fuori discussione. Sentenza che contiene la discussione fatta in sede di giudizio dai partecipanti, in questo caso di un forum. Possono così anche essere riutilizzati come mi pare avvenga, nelle riunioni condominiali.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Stop per me, sono stanco di ripetere lo stesso principio gia detto e ripetuto, se hai la pazienza leggiti tutto quello che ho scritto per favore, da parte mia ho letto e riletto decine di volte tutti gli scritti, ora ho deciso di non rispondere più a questo post, per cortesia non pormi altre domande, eventualmente risponderò al solo O.P.
 

jerrySM

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi spiace per paddina, ma la spesa spetta all'inquilino. I furti in casa non sono un evento imputabile al proprietario, bensì un rischio che sopporta chi abita nell'appartamento.

Mi dispiace contraddirti, dico mi dispiace perchè parlo come proprietario, ma la cosa va considerata in maniera differente, e cioè: "I furti in casa non sono un evento imputabile al conduttore"
Art. 1609. Piccole riparazioni a carico dell'inquilino:
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese , sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

In pratica se l'inquilino dimostra che i danni non sono stati causati da una sua negligenza, come può essere ad esempio il fatto di aver lasciato aperte le taparelle per cui hanno potuto rompere il vetro per entrare, allora la sistemazione del danno sono a carico del locatore.
Tale articolo è derogabile, quindi si può tranquillamente inserire a contratto una clausola che ponga a carico del conduttore anche i danni derivati da furti o tentativi di furto. Ma in mancanza di tale clausola e in assenza di una prova che attesti la negligenza del conduttore nella custodia della cosa locata, le spese di sistemazione sono a carico del locatore.

Nel caso in questione il proprietario è tenuto alla sostituzione della serratura con una uguale alla precedente. Se il conduttore ne vuole una diversa deve pagare lui la differenza di prezzo.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Mi dispiace contraddirti, dico mi dispiace perchè parlo come proprietario, ma la cosa va considerata in maniera differente, e cioè: "I furti in casa non sono un evento imputabile al conduttore"
Art. 1609. Piccole riparazioni a carico dell'inquilino:
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese , sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito....

È ovvio che abbiamo visioni diverse dello stesso aspetto. Giusto così.

Nell'indeterminatezza del diritto, io metto comunque sempre una clausola come questa nel contratto, in modo da fugare ogni dubbio: «Il conduttore dichiara di assumere in consegna la casa locata e di esonerare espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero pervenirgli per fatto anche doloso e colposo o da omissioni di altri inquilini o condomini o di terzi, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi, e segnatamente per furti. Si impegna inoltre ad usare i locali affittati in modo da non arrecare danni ad altri.»
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
"Che potessero pervenirgli" a chi? Al conduttore o al proprietario? Il conduttore può escludere te tovrm dai danni che eventualmente dovessero pervenire a lui, ma non esclude che della tua roba danneggiata da altri, ne rispondi tu.
 

jerrySM

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nell'indeterminatezza del diritto, io metto comunque sempre una clausola come questa nel contratto, in modo da fugare ogni dubbio...
E fai benissimo. Meglio mettere le cose bene in chiaro e nero su bianco fin da subito per evitare possibili discussioni dopo (come nel caso in questione).
 

jerrySM

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quel "nero su bianco" non esclude per nulla che i danni recati alla cosa locata da fatto doloso di terzi debbano essere ripristinati a cura e spese del locatore.
Certo, ma qui si parlava di danni provocati da un furto o comunque anche solo un tentativo di furto. Logico che se un piromane rade al suolo l'immobile non ne risponde l'inquilino.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ma qui si parlava di danni provocati da un furto o comunque anche solo un tentativo di furto.
Infatti se i danni causati alla cosa locata non sono agevolati da colpa del conduttore, restano a totale carico del locatore. Quel "nero su bianco" di cui si stava ora discutendo si riferisce solamente ai danni causati a cose del conduttore da fatto illecito di terzi, che non sono quindi risarcibili dal locatore (al conduttore).
 
Ultima modifica di un moderatore:

jerrySM

Membro Attivo
Proprietario Casa
Infatti se i danni causati alla cosa locata non sono agevolati da colpa del conduttore, restano a totale carico del locatore. Quel "nero su bianco" di cui si stava ora discutendo si riferisce solamente ai danni causati a cose del conduttore da fatto illecito di terzi, che non sono quindi risarcibili dal locatore (al conduttore).
Alt fermo. Dire che il locatore deve ripristinare i danni alla cosa locata in caso di furto (o tentativo) non significa assolutamente che è responsabile anche di eventuali danni subiti dal conduttore.
Se entra un ladro e rompe la porta d'entrata e poi rompe un cassetto dell'armadio di proprietà dell'inquilino il locatore è tenuto a ripristinare i danni alla porta non all'armadio o altro di proprietà dell'inquilino. Ci mancherebbe altro, altrimenti nessuno affitterebbe più niente a nessuno.
E comunque l'art.1609 (così come il 1576) è tranquillamente derogabile a contratto.
 

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