marcanto

Membro Senior
Professionista
noto che dal tuo #2 al successivo #8 hai, nel frattempo, "studiato" e modificato la tua linea.
Ma i link li dovresti anche leggere e non solo indicare.
Riporto testualmente quello che si legge nella parte iniziale del link che TU indichi:
Se non c'è passaggio di categoria funzionale o un aumento del carico urbanistico (frazionamento) di solito è sufficiente una Scia o, per le opere di edilizia pesante, una Scia alternativa al Permesso di Costruire.
E' il caso, ad esempio, del cambio di destinazione d'uso da cantina a garage (da categoria catastale C2 a categoria catastale C6) o ancora del cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione (da A10 a A2).
Se invece c'è passaggio di categoria funzionale servirà il Permesso di Costruire.
E' il caso del cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione (da C2 a A2) o del cambio di destinazione d'uso da magazzino industriale ad abitazione (da D1 a A2)


che guarda caso ricalca pari-pari quello che avevo già indicato nel mio precedente #4
La variazione di una destinazione d'uso attuata con o senza interventi di natura edilizia richiede SEMPRE un titolo edilizio adeguato al caso, che sarà al minimo una SCIA.
Se la variazione avviene al di fuori del gruppo di categoria catastale di provenienza, (in gruppo differente) esempio da C/2 ad A/4, allora si necessità di un Permesso di Costruzione.

con queste evidenze è giusto ribadire a @chiara78_
ti consiglio di non prendere mai per verità assoluta quanto asserito da certi sedicenti professionisti e sempre che siano tale visto che non sono aggiornati, e modificano le loro linea in funzione dei link che rinvengono





 

Dimaraz

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Proprietario Casa
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chiara78_
Proprietario Casa
Membro Attivo · 46
Registrato 19 Novembre 2013


Info
  • FemminaRomaProprietario di Casa
Chiedo scusa per la "non" risposta che ti ho dato mentre ero in spiaggia.
Ho usato il termine "permesso" nella forma gergale/popolare e "declinando" appunto all'interrogativo per "stimolare" un ragionamento
Se non ci sono lavori strutturali non servono "Permessi/Licenze edilizie" ma questo non significa che non ci siano operazioni "burocratiche" anche con il Comune.

Il cambio di destinazione d'uso a Roma
Nel Comune di Roma i titoli abilitativi necessari per il cambio di destinazione d'uso sono individuati in un'apposita Circolare del 14 novembre 2017.

  • MdU1.1 mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevanti, all'interno della stessa categoria funzionale, senza opere o con opere di manutenzione straordinaria leggera o restauro - risanamento conservativo leggero.
Comunicazione Inizio Lavori asseverata(CILA)

e visto che

Nel caso di cambio da c2 a c6 di un locale(peraltro all'interno di area destinata a parcheggi)senza alcun tipo di intervento

"Sfortunata" te perchè sei di Roma e devi adeguarti ad una CILA (non DIA come a Milano od altri comuni d'Italia) ma non ti serve una SCIA
L'operazione, mancando intevento edilizio, non è soggetta al pagamento del contributo di costruzione.

Mai fermarsi a leggere solo le parti iniziali ed evitare di negare l'evidenza.

C.v.d.
 
Ultima modifica:

maria savina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi inserisco chiedendo: per alienare una parte comune del condominio quale i locali uso portineria, anche se il servizio non vi è (in precedenza affittati e ora vuoti) nel caso si volesse procedere alla vendita mi risulta che debba il 100 per cento dei condomini anche solo per esprimere il consenso alla vendita e se pure 1 condomino sia contrario non si può. Attendo risposta. Grazie.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi inserisco chiedendo: per alienare una parte comune del condominio quale i locali uso portineria, anche se il servizio non vi è (in precedenza affittati e ora vuoti) nel caso si volesse procedere alla vendita mi risulta che debba il 100 per cento dei condomini anche solo per esprimere il consenso alla vendita e se pure 1 condomino sia contrario non si può. Attendo risposta. Grazie.
Meglio se apri una tua nuova discussione.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi inserisco chiedendo: per alienare una parte comune del condominio quale i locali uso portineria, anche se il servizio non vi è (in precedenza affittati e ora vuoti) nel caso si volesse procedere alla vendita mi risulta che debba il 100 per cento dei condomini anche solo per esprimere il consenso alla vendita e se pure 1 condomino sia contrario non si può. Attendo risposta. Grazie.

Sul tema si è già risposto in passato..
In breve per alienare/vendere una parte comune necessita il consenso unanime 1000/1000.

Per altre informazioni apri un apposita discussione come già suggerito
 

maria savina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi scuso, non riesco ad aprire per nuova discussione. Per la precisione la predetta percentuale (1000 /1000) deve esserci anche per esprimere la volontà di procedere alla vendita? Grazie
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Per la precisione la predetta percentuale (1000 /1000) deve esserci anche per esprimere la volontà di procedere alla vendita?

La tua "precisazione" non ha senso.
Si riunisce l'assemblea discutendo un punto messo nella convocazione: vendita locale ex portineria.
SE il voto raccoglie 1000/1000 la delibera è approvata e si vende.
Se solo 1 vota contrario non si vende.
Se mancano dei condòmini o si astengono si aprono svariati scenari ma inutile anticipare qui.

Mi scuso, non riesco ad aprire per nuova discussione.

Vai alla parte superiore della pagina, subito sotto il nome "propit.it" vedi una barra che inizia con "Forum " poi subito dopo "Nuova Discussione".
Ci metti sopra il cursore e clicchi con il tasto Sx.

Compili le varie sezioni del "form" che appare" ed invii cliccando sul "bottone sotto che riporta "Crea Discussione".
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
questo è quanto si rinviene nella scheda di chiara78_
1565012548421.png

ossia nelle info iniziali NON si rinviene la città da cui scrive, ne chi risponde a titolo gratuito è tenuto a spulciare la scheda dell'interessato.

Anche la circostanza di demolire una tramezzatura interna è qualificabile come "intervento edilizio" e di certo non modifica lo status della tipologia della pratica autorizzativa obbligandone il pagamento dei canonici oneri di costruzione.
 
Ultima modifica di un moderatore:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
DIA, Cila, Scia ..... ma di recente non era stato unificato a livello nazionale il procedimento? Ed in sostanza, qualunque sia la denominazione, le possibilità sono due: o non serve comunicare nulla, o occorre presentare una comunicazione e nel qual caso ci si affida solitamente ad un tecnico, anche quando non obbligatorio.

Dov'è finito l'oggetto del contendere?
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
DIA, Cila, Scia ..... ma di recente non era stato unificato a livello nazionale il procedimento?
L'unificazione è avvenuta per la modulistica, ossia 3 moduli su scala nazionale per le pratiche di CIL-CILA-SCIA
Moduli che però possono essere modificati dalle regioni

ma questo è un discorso differente dal binomio: intervento - titolo autorizzativo
o meglio il titolo autorizzativo in funzione dell'intervento che resta comunque materia degli strumenti urbanistici (regolamento edilizio) già approvati.
poi a tutto questo si somma anche l'orientamento della giurisprudenza ........come è il caso delle variazioni d'uso.

eppure qui vi è chi asserisce che "se non si fanno interventi strutturali" non si debbano richiedere permessi = titolo autorizzativo
 
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