Un approfondimento secondo me utile: http://www.quifinanza.it/6201/foto/...estici-come-richiederli-scadenze-paletti.html
Buona lettura!
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A pag. 4 del link inserito c'è una piccola imprecisione in merito al bonus mobili, in quanto, a seguito di un emendamento presentato ed approvato, non sarà sufficiente fare un piccolo intervento all’immobile per poter arredare nuovamente la casa spendendo fino a 10.000 euro. Secondo il nuovo emendamento infatti, la spesa per l’acquisto degli arredi sarà ora pienamente agevolata soltanto se i lavori superano questo limite. Se invece il costo della ristrutturazione è più basso, la detrazione sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici si applicherà su un pari ammontare.Un approfondimento secondo me utile: http://www.quifinanza.it/6201/foto/...estici-come-richiederli-scadenze-paletti.html
Buona lettura!
Quindi l'importo detraibile relativo all'acquisto dei mobili è il valore minimo tra i seguenti tre valori:Allora, l'acquisto dei mobili non potrà essere superiore a quello di ristrutturazione, ok?
Ciò vuol dire che se acquisti mobili per il tetto massimo di 10.000 euro ma i lavori di ristrutturazione ammontano ad es. a soli 5,000 euro, il bonus sarà calcolato solo su 5.000.
Se invece acquisti mobili per 10.000 ed i lavori di ristrutturazione superano tale soglia,
avrai diritto all'ulteriore bonus del 50% su tutti i 10.000 euro.
Chiaro adesso?
No. Al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. della legge di stabilità 2014, è stato soppresso l'ultimo periodo, che prevedeva tale limitazione. Ciò per opera dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 151/2013.Secondo il nuovo emendamento infatti, la spesa per l’acquisto degli arredi sarà ora pienamente agevolata soltanto se i lavori superano questo limite. Se invece il costo della ristrutturazione è più basso, la detrazione sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici si applicherà su un pari ammontare.
Sì, vero!No. Al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. della legge di stabilità 2014, è stato soppresso l'ultimo periodo, che prevedeva tale limitazione. Ciò per opera dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 151/2013.
Per la mancata conversione del Dl 151/2013, è tornata in vigore la precedente norma secondo la quale per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati dal 1° gennaio 2014, le spese detraibili non possono comunque essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati.No. Al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. della legge di stabilità 2014, è stato soppresso l'ultimo periodo, che prevedeva tale limitazione. Ciò per opera dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 151/2013.
Bella memoria.Per la mancata conversione del Dl 151/2013, è tornata in vigore la precedente norma secondo la quale per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati dal 1° gennaio 2014, le spese detraibili non possono comunque essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati.
In quali casi possono essere superiori? Grazie.le spese detraibili non possono comunque essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati.
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