tulipanorosa

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non posso nemmeno usufruire del ecobonus ? per mettere le finestre e che so se voglio fare il riscaldamento a pavimento, o la coibentazione interna?
 

Daniele 78

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Però dalla descrizione del presente thread mi pare si tratti di un fabbricato “in corso di costruzione” o “in corso di definizione” piuttosto che un rudere. Per cui NO, non si può !
 

tulipanorosa

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Confermo con la categoria catastale sbagliata possono saltare gli Ecobonus. Ad esempio quando si parla di “fabbricato in corso di costruzione” (F/3) o in “corso di definizione” (F/4) .

Un po’ diverso sarebbe il caso di un F/2 ossia il caso di “fabbricati collabenti” (sono i ruderi quasi sempre ex rurali) Sentenza Cassazione Ecobonus e classe catastale
in effetti non ho controllato la classe catastale. quindi mi confermi che un fabbricato collabente che d'aspetto è una costruzione non fInita può rientrare se rientra nelle prime tre zone sismiche, nel sismabonus. io ho capito che non essendo prima casa si può ottenere il bonus solo riaccatastandolo come più unità collabenti in modo da rientrare nel bonus seconda casa facente parte di un condominio. non so se si può cambiare il numero delle unità se è già accatastato come collabente oppure se questa possibilità c'è solo quando passa per la prima volta dal catasto terreni a quello immobili.
non ho ancora letto il tuo link. ti ringrazio
 

tulipanorosa

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Però dalla descrizione del presente thread mi pare si tratti di un fabbricato “in corso di costruzione” o “in corso di definizione” piuttosto che un rudere. Per cui NO, non si può !
si tratta di fabbricati lasciati a metà da molti anni, non ho controllato la classe catastale. ne stavo guardando tre che non sono mai stati finiti, uno che è abbandonato dopo aver subito un incendio e un inizio di ristrutturazione.
 

Nemesis

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non posso nemmeno usufruire del ecobonus ?
La detrazione spetta per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.
Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, con l'eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D. Lgs n. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
 

tulipanorosa

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La detrazione spetta per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.
Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, con l'eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D. Lgs n. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
si ma se l'edificio collabente è in una delle prime 3 zone sismiche non posso usufruire del sismabonus?
 

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