Sono aperti su tre lati, quindi non possono essere a castello. Più che balconi, sembrerebbero terrazze "aggettanti", per le quali vale la stessa regola, ovvero che tutte le spese per la loro manutenzione ricadono interamente sui rispettivi proprietari.
Sezione II sentenza 30 luglio 2004, n. 14576
La Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.
Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, ne quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani.