condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
:stretta_di_mano: e a me chi mi obbliga ad imbiancare sotto la soletta, ed al sottostante di collegare eventuali tende da sole se è di mia esclusiva proprietà:fiore:
Nessuno obbliga il sottostante condomino a imbiancare il sottobalcone superiore (cielino), ne lui può applicare tende al balcone superiore, infatti anche il sotto balcone fa parte del balcone aggettante, quindi a carico del proprietario (chi lo calpesta);

La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante. --- Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913
 

dolly

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:stretta_di_mano: e a me chi mi obbliga ad imbiancare sotto la soletta, ed al sottostante di collegare eventuali tende da sole se è di mia esclusiva proprietà:fiore:
Infatti, il proprietario dell'appartamento sottostante deve ottenere il previo consenso per poter agganciare le tende da sole al balcone sovrastante sporgente.

La corte con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo
dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante.

Nessuno obbliga il sottostante condomino a imbiancare il sottobalcone superiore (cielino), ne lui può applicare tende al balcone superiore, infatti anche il sotto balcone fa parte del balcone aggettante, quindi a carico del proprietario (chi lo calpesta);

La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante. --- Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913
Non mi ero accorta della risposta quasi identica...:stretta_di_mano:
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Per @adimecasa a riguardo delle tende ecc..
Nel caso di specie i proprietari del secondo piano di un edificio residenziale convenivano in
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Fermo i proprietari del primo piano del suddetto stabile,
chiedendone la condanna alla rimozione delle tende poste sul loro balcone ed infisse alla soletta
del balcone degli attori senza il consenso di questi ultimi.
Ecco il ragionamento della Corte:
“Premesso che nella specie è pacifico che la soletta sulla quale i proprietari del primo piano
avevano infisso le tende parasole inerisce ad un balcone aggettante, deve escludersi che
tale soletta sia di proprietà comune tra i proprietari del primo e del secondo piano ai sensi
dell’art. 1125 c.c.; invero l’assenza di una sua funzione divisoria tra i due piani comporta
l’insussistenza del necessario presupposto per ritenerla di proprietà comune tra i
proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante” (vedi in tal senso Cass. 28/5/1963 n.
1406).


“Solo in determinate situazioni di fatto, determinate dalla peculiare conformazione
architettonica del fabbricato, i balconi possono essere considerati alla stessa stregua dei
solai, che peraltro appartengono in proprietà (superficiaria) ai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà
(art. 1125 cod. civ.). Per la verità, è possibile applicare, mediante la interpretazione
estensiva, la disciplina stabilita dalla citata norma di cui all'art. 1125 all'ipotesi non
contemplata dei balconi soltanto quando esiste la stessa ratio. Orbene, la ratio consiste
nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone - come il soffitto, la volta ed il solaio -
funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano
inferiore” (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637).


I frontalini
Altra questione fortemente dibattuta è quella relativa ai c.d. frontalini –parte frontale e
verticale della soletta dei balconi.
Si tratta di un elemento costruttivo che la giurisprudenza ritiene prevalentemente avere
natura condominiale, in considerazione del fatto che esso svolge una funzione a favore di tutto lo
stabile, sia in quanto avente natura decorativa, sia in quanto fornisce all’edificio un servizio di
protezione dagli agenti atmosferici quale “gocciolatoio”.
In virtù del criterio di funzionalità del bene, in risalenti pronunce di merito si è ritenuto che le
spese per il ripristino dei frontalini debbano essere poste a carico di tutti i condomini poiché tali
lavori servono a conservare l'aspetto della facciata: i frontalini costituiscono, infatti, parte integrante
della facciata, la quale rappresenta un bene comune a tutti i partecipanti al condominio e forma
oggetto di un godimento da parte di questi insuscettibile di frazionamento o di distinzione sotto il
profilo dell'utilità che è in grado di offrire (Trib. Torino, 22 ottobre 1986, Trib. Milano 14 ottobre

Una delle prime sentenze della Suprema Corte che mise in discussione tale indirizzo
giurisprudenziale orientato a ritenere i frontalini parte integrante della facciata è stata la n.
8159/1996 in cui si sostiene che essi costituirebbero facciata solo se assolvano alla funzione di
rendere esteticamente gradevole l’edificio; sicchè la funzione architettonica e il regime di
appartenenza non possono definirsi in astratto, ma devono essere esistenti e verificati in concreto,
caso per caso, in base al criterio della loro funzione prevalente.
Successivamente, la precisazione della loro attribuzione quale componente del “balcone
proprietà privata” è stata ancor più incisiva poiché si è puntualizzato che la spesa dei frontalini dei
balconi non può essere ripartita fra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione
decorativa-ornamentale dell’immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito,
anche quando l’intervento sia stato imposto da una ordinanza comunale per ragioni di sicurezza
(Cass. sent. 1784/2007).
Dunque, la “condominialità” del frontalino non può affermarsi in astratto, ma deve essere
svolta una indagine concreta sulla funzione svolta, indagando caso per caso se sussista o meno
la predetta funzione comune.
Invero, secondo la Cass. 29 gennaio 2007 n. 1784, la spesa relativa ai frontalini dei
balconi non può essere ripartita tra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione
ornamentale/decorativa: i balconi, infatti “essendo elementi accidentali e privi di funzione
portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all’uso comune ma
soltanto all’uso e al godimento di una parte dell’immobile oggetto di proprietà esclusiva,
non costituiscono parti comuni dell’edifico (non sono ricompresi nell’elenco indicato
nell’art. 1117, C.C.), ma devono considerarsi esclusivamente appartenenti al proprietario
dell’unità immobiliare della quale costituiscono il naturale prolungamento, in tutte le sue
componenti salvo che le parti che lo compongono (decorazioni, stucchi e ciò che serve ad
abbellire lo stabile) contribuiscono a costituire l’aspetto architettonico o abbellimento
dell’edificio”.
Si badi bene: nelle sentenze si parla sempre degli elementi decorativi (es. stucchi) posti
sul frontalino e non del frontalino (inteso nelle sue connotazioni strutturali), ragion per cui sono i
primi e non il secondo ad essere di proprietà comune,
é un poco lunga ma utile il tutto è scritto da un avvocato se volete posto la versione integrale.:fiore:
 

adimecasa

Membro Storico
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con tutte le sentenze allegate rimango sempre dalla mia opinione, che se la soletta del balcone perde per infiltrazione di umidità e macchia il ciellino sottostante chi mi obbliga ad inbiancarlo, se chi gode della copertura non interviene nelle responsabilità per le manutenzioni occorrendi,:stretta_di_mano: ciao
 

condobip

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Proprietario Casa
con tutte le sentenze allegate rimango sempre dalla mia opinione, che se la soletta del balcone perde per infiltrazione di umidità e macchia il ciellino sottostante chi mi obbliga ad inbiancarlo, se chi gode della copertura non interviene nelle responsabilità per le manutenzioni occorrendi,:stretta_di_mano: ciao
Se il balcone è aggettante anche il cielino di chi sta sotto è di tua proprietà, chi ti obbliga ad imbiancarlo? Il Giudice, quando verrà riconosciuto il danno su ricorso del condomino del piano sottostane, così che oltre all'imbiancatura ed al ripristino dell'impermeabilità con la sostituzione della guaina, dovrai anche le spese di giudizio e il danno per infiltrazioni provenienti dal TUO balcone, al condomino ricorrente.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Se il balcone è aggettante anche il cielino di chi sta sotto è di tua proprietà, chi ti obbliga ad imbiancarlo? Il Giudice, quando verrà riconosciuto il danno su ricorso del condomino del piano sottostane, così che oltre all'imbiancatura ed al ripristino dell'impermeabilità con la sostituzione della guaina, dovrai anche le spese di giudizio e il danno per infiltrazioni provenienti dal TUO balcone, al condomino ricorrente.
Giustissimo!!!:ok:

con tutte le sentenze allegate rimango sempre dalla mia opinione... ciao
ognuno è libero di rimanere sulle proprie idee (sbagliate o giuste che siano...).
 

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