uva

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è sufficiente che come locatore compaia uno dei due, mentre ognuno di loro dichiarerà la propria quota di reddito.
Esatto.

Ricorda al comproprietario/locatore di compilare correttamente il mod. RLIWeb quando registrerà il nuovo contratto.

Nel Quadro B - sez I "Dati del locatore" deve compilare la casella "Locatore" col codice 1 in quanto nel contratto di locazione non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile.
 

basty

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credo serva una precisazione:

In passato anche se firmato da uno solo, per l’agenzia il contratto era valido ma il reddito veniva comunque ripartito sui reali comproprietari
Contrariamente alla prassi di anni fa, oggi Agenzia delle Entrate ammette che un singolo comproprietario possa locare in proprio
l’immobile.
Nel Quadro B - sez I "Dati del locatore" deve compilare la casella "Locatore" col codice 1 in quanto nel contratto di locazione non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile.

Così facendo il reddito rimane totalmente in capo al singolo locatore , o viene ancora ripartito? Io avevo inteso che si possano scegliere entrambe le soluzioni: come?
 

uva

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Così facendo
il comproprietario/unico locatore che registra il contratto "informa" l'Agenzia delle Entrate dell'esistenza di un comproprietario.

Art. 26 TUIR:
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla
percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che
possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto
o altro diritto reale, ...

Ma la giurisprudenza ha superato questo criterio.

Ne abbiamo già parlato, ad esempio qui:

(post #7 e #8)
 

basty

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Non hai risposto alla mia domanda.
Se il nostro presenta il RLI indicando comunque i due comproprietari, pur avendo firmato solo lui il contratto, fiscalmente rimarrebbe tutto come prima.
Potrebbe essere più vantaggioso fiscalmente
 

uva

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Non hai risposto
Ho risposto per quanto riguarda la tassazione del reddito da locazione in caso di comproprietà dell'immobile, che non dipende esclusivamente da ciò che si scrive nel mod. RLI.

Se il nostro presenta il RLI indicando comunque i due comproprietari,
Nel mod. RLI si scrivono soltanto i dati del/dei locatore/i che compare/compaiono e ha/hanno firmato il contratto.

Esempio:
comproprietari Tizio e Caio;
il contratto di locazione viene stipulato solo da Tizio;
Tizio scrive nel mod.RLI solo i suoi dati e compila
la casella "Locatore" col codice 1 in quanto nel contratto di locazione non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile.

Mi pare che tu confondi comproprietario con locatore.
Nell'esempio che ho fatto Caio è comproprietario ma non è locatore.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi da locazione di Caio, vale l'art. 26 TUIR salvo considerarlo superato dalla giurisprudenza.
 

basty

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Nel mod. RLI si scrivono soltanto i dati del/dei locatore/i che compare/compaiono e ha/hanno firmato il contratto.
E' questo che non mi sembra del tutto corretto.

Fino all'altro ieri valeva l'art. 26 da te citato: anche se il contratto era firmato da uno solo dei proprietari, il contratto rimaneva valido e il reddito ripartito anche tra i comproprietari non firmatari. E nel RLI normalmente si citavano tutti i proprietari con la rispettiva quota . (Mi è capitato: e a fronte della domanda dell'impiegato, che chiedeva la seconda firma, ho ricordato che semmai il comproprietario non fosse stato consenziente, i problemi sarebbero stati miei, e non del fisco. Il suo superiore ha confermato e proceduto alla registrazione).

Quindi credo che , stante l'orientamento giurisprudenziale recente, oggi possano essere possibili due percorsi, sotto il profilo fiscale:
- Locatore un solo comproprietario, cui attribuire l'intero reddito
- Un solo firmatario ma attribuzione del reddito ad entrambi i comproprietari (eventuale problema civilistico tra i comproprietari se non ci fosse accordo)
 

uva

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Mi risulta che l'art. 26 del TUIR non sia stato modificato, quindi l'Agenzia delle Entrate si basa su di esso.
Se il comproprietario/non locatore non dichiara il reddito in base alla sua quota (indipendentemente dall'effettiva percezione) è passibile di accertamento.

Consiglio il parente di @Sjlvia (quello che non comparirà e non firmerà il contratto perché impossibilitato) di dichiarare comunque il reddito da locazione in base alla sua quota di proprietà.
Come presumo stia già facendo in relazione al contratto attualmente in essere.
 

basty

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l'art. 26 del TUIR non sia stato modificato, quindi l'Agenzia delle Entrate si basa su di esso.
Soliti pasticci all'italiana.

Mi pare che esista una circolare che adesso prende atto delle sentenze., che ammettono che il reddito sia dichiarato da uno solo.
Ma hai ragione anche tu: se non modificano l'art. 26, mi chiedo in base a cosa.

Anche per questo ho ribadito che comunque è possibile che il contratto sia firmato da un solo comproprietario: nei confronti dell'inquilino ha piena validità. Unico a poterlo contestare sarebbe il comproprietario dissenziente, che però se la vedrebbe unicamente col firmatario.
E se l'introito viene dichiarato da tutti i comproprietari pro quota, anche il fisdco non ha nulla da eccepire.
 

Clematide

Membro Attivo
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Una precisazione. Sul modello di registrazione Rli, anche se il contratto è stato firmato solo da Tizio (e ciò è civilisticamente ammissibile), deve comparire comunque anche Caio: non è Tizio (numero d’ordine locatore “01”), che è presente in atto, che deve indicare il codice “1” nella casella “Locatore” che ha sostituito la “vecchia” casella “Soggetto non presente in atto”, ma è Caio (numero d’ordine locatore “02”), che è il soggetto cointestatario dell’immobile non presente in atto (codice "1" nella casella "Locatore"), che deve indicare i suoi dati ed esprimere o meno l’opzione per la cedolare secca, anche se non risulta formalmente nel contratto come locatore, perché se nel quadro D compare soltanto Tizio, l’applicativo non accetta la forzatura del possesso (50%), in quanto non deve essere inferiore a 99,90% né Tizio può comunicare un dato falso, ossia di essere l’unico proprietario dell’immobile (100%).

Questo ci fa capire che il modello di registrazione Rli, così impostato dalla Sogei su indicazione dell’Agenzia delle Entrate, e il modello dichiarativo “Redditi” (vedi codice “5” di colonna 7 “Casi particolari” del rigo RB1) fa subire l’imposizione fiscale per quota di possesso anche al comproprietario che non ha stipulato il contratto, salvo che l’altro non dichiari il falso, quando la giurisprudenza più recente ha affermato che la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate è fallace, posto che quando l’art.26 del Tuir, (che non deve essere modificato), parla di redditi fondiari, si riferisce a redditi che non producono incassi di somme, redditi derivanti dalla semplice detenzione dell’immobile, ossia quei redditi quantificabili sulla base delle risultanze catastali (reddito fondiario: astratto reddito catastale): solo questi redditi sono attribuibili pro quota a tutti i comproprietari, indipendentemente dall’effettiva percezione del canone da parte di uno o più dei comproprietari.

Se, invece, il reddito presenta carattere economico (concreto reddito da locazione) si applica la regola generale dell’art.1 del Tuir: le somme vanno tassate in capo a chi le detiene.
 
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