Una precisazione. Sul modello di registrazione Rli, anche se il contratto è stato firmato solo da Tizio (e ciò è civilisticamente ammissibile), deve comparire comunque anche Caio: non è Tizio (numero d’ordine locatore “01”), che è presente in atto, che deve indicare il codice “1” nella casella “Locatore” che ha sostituito la “vecchia” casella “Soggetto non presente in atto”, ma è Caio (numero d’ordine locatore “02”), che è il soggetto cointestatario dell’immobile non presente in atto (codice "1" nella casella "Locatore"), che deve indicare i suoi dati ed esprimere o meno l’opzione per la cedolare secca, anche se non risulta formalmente nel contratto come locatore, perché se nel quadro D compare soltanto Tizio, l’applicativo non accetta la forzatura del possesso (50%), in quanto non deve essere inferiore a 99,90% né Tizio può comunicare un dato falso, ossia di essere l’unico proprietario dell’immobile (100%).
Questo ci fa capire che il modello di registrazione Rli, così impostato dalla Sogei su indicazione dell’Agenzia delle Entrate, e il modello dichiarativo “Redditi” (vedi codice “5” di colonna 7 “Casi particolari” del rigo RB1) fa subire l’imposizione fiscale per quota di possesso anche al comproprietario che non ha stipulato il contratto, salvo che l’altro non dichiari il falso, quando la giurisprudenza più recente ha affermato che la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate è fallace, posto che quando l’art.26 del Tuir, (che non deve essere modificato), parla di redditi fondiari, si riferisce a redditi che non producono incassi di somme, redditi derivanti dalla semplice detenzione dell’immobile, ossia quei redditi quantificabili sulla base delle risultanze catastali (reddito fondiario: astratto reddito catastale): solo questi redditi sono attribuibili pro quota a tutti i comproprietari, indipendentemente dall’effettiva percezione del canone da parte di uno o più dei comproprietari.
Se, invece, il reddito presenta carattere economico (concreto reddito da locazione) si applica la regola generale dell’art.1 del Tuir: le somme vanno tassate in capo a chi le detiene.