Il certificato di agibilità, disciplinato dagli artt. 24 – 26, Titolo III, del
Testo Unico dell'Edilizia (d.p.r. 380/201) è un documento che attesta il verificarsi delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità di un immobile e dei suoi impianti, sulla base delle prescrizioni della normativa vigente.
Si tratta quindi di una certificazione indispensabile per poter abitare un immobile, tanto
che un tempo era denominato certificato di abitabilità.
Il certificato di agibilità è importante per poterlo alienare, cioè vendere, fittare o donare, quindi è necessario esserne in possesso quando si procede a stipulare un atto di compravendita o di donazione o quando si stipula un contratto di locazione.
Il certificato di agibilità va richiesto al Comune dal titolare del Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo, ogni volta che viene ultimata una
nuova costruzione, realizzato un
ampliamento o sopraelevazione,
o comunque viene effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia che comporti delle modifiche sostanziali delle caratteristiche sopra indicate, come quando si procede al
rifacimento degli impianti, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta del certificato entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione di una
sanzione pecuniaria che può andare da 77 a 464 euro.
La domanda per richiedere il Certificato di Agibilità, a cui spesso viene richiesta l'apposizione di una marca da bollo di valore corrente, va indirizzata allo
Sportello Unico dell'Edilizia del Comune in cui è ubicato l'immobile e deve essere corredata dalla seguente documentazione minima:
- ricevuta dell'avvenuta richiesta di
accatastamento presentata all'ex Agenzia del Territorio;
- dichiarazione dello stesso richiedente attestante la
conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, l'avvenuta
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- dichiarazione di
conformità degli impianti rilasciata dall'impresa installatrice, nonché certificati di collaudo degli stessi, laddove siano previsti;
- certificato di
collaudo statico laddove siano previsti interventi strutturali;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche.
Ferme restando le considerazioni illustrate dettate dalla normativa nazionale, il rilascio del certificato può richiedere un iter diverso in ambito locale. Per questo è necessario far riferimento sempre al
Regolamento Edilizio comunale e alle Norme di Attuazione della locale strumentazione urbanistica.
Ad esempio, ulteriori documenti che possono essere richiesti, nel caso di edilizia residenziale, possono essere i seguenti:
- autorizzazione allo
scarico in fognatura delle acque reflue;
- certificazione comprovante l'
allacciamento all'acquedotto comunale;
- copia della comunicazione prevista dalla Legge per il funzionamento dell'
ascensore;
- richiesta di assegnazione del
numero civico;
- attestato di
certificazione energetica redatto da tecnico estraneo alla progettazione ed esecuzione dell'opera.
Il certificato deve essere rilasciato dal Comune
entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Durante questo periodo il responsabile dell'ufficio deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Il termine di 30 giorni può essere interrotto solo una volta (entro i primi 15 giorni) per richiedere eventuale documentazione integrativa. Dopo tale interruzione decorrono nuovamente 30 giorni.
In caso di mancata risposta, resta valido il silenzio assenso se è stato espresso il parere positivo preventivo dell'Azienda Sanitaria Locale competente.
Il decreto legge n. 69/2013 (Decreto del Fare) ha introdotto la possibilità di ottenere il certificato di agibilità con un'autocertificazione del Direttore dei Lavori o di un altro tecnico incaricato, che attestino la sussistenza dei requisiti richiesti.
In questo caso la
documentazione minima richiesta dovrà comprendere:
- avvenuta richiesta di accatastamento;
- dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell'impresa installatrice;
- collaudo statico e certificazione di conformità antisismica;
- relazione relativa al superamento delle barriere architettoniche;
- relazione sulla sussistenza delle condizioni sanitarie richieste.
Anche questa opportunità potrà essere regolamentata dalle varie Regioni con delle norme attuative locali.
Quindi se avete nominato un Direttore dei Lavori questo, o i titolari di ciascuna azienda intervenuta per il rifacimento degli impianti, può rilasciare l'autocertificazione di sussistenza dei requisiti richiesti. L'autocertificazione va presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori.
Non so che cosa intendi tu per "esorbitante" se ci sono tutti i documenti penso che con 350,00 € potresti cavartela; se mancano documenti ed il professionista deve procurarseli alloro potrai spendere anche 800/1.200 € .