• Autore discussione Autore discussione uva
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L'assicurato.
Alfa S.r.l. (contraente) ha proposto di stipulare una polizza "per conto altrui" - art. 1891 Cod.Civ - pagando i premi alla Società assicuratrice che si riserva di scegliere a suo insindacabile giudizio.
Ritiene di avere per legge (art. 1891, c. 4) il diritto di rivalersi sull'assicurato (Tizio) per il rimborso dei premi. Anche se Tizio non interviene nella stipula della polizza e non firma alcun impegno di rimborso a favore di Alfa S.r.l. dei premi o spese inerenti la polizza.
In caso di catastrofe la Società assicuratrice risarcirà Tizio in quanto titolare di un diritto reale sull'immobile.

Questo è quanto ho capito finora, ma non essendo pratica di assicurazioni non so se funziona proprio così.

Il ragionamento di Alfa S.r.l. / conduttore è il seguente:

- l'evento catastrofico nella zona in cui si trova il laboratorio è altamente IMprobabile;

- però è opportuno stipulare la polizza catastrofale (anche se pare non esistano sanzioni a carico di chi non ottempera) per non perdere le ipotetiche
sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi
che non si è ancora capito in cosa consistono;

- Alfa S.r.l. ritiene di aver trovato il modo di stipulare la polizza catastrofale "a costo zero" per se stessa contraente (il conduttore paga i premi e obbliga il locatore a rimborsarglieli) appellandosi all'art. 1891 Cod.Civ.

Tizio / locatore lo ritiene un piano diabolico a cui cercherà di opporsi.
 
A mio avviso il Conduttore ha ragione, o per lo meno in gran parte.
Se alluvione/frana/terremoto producessero danni all'immobile, é il proprietario dei muri che viene risarcito. E l'evento è di natura straordinaria.
Mentre per merci/macchinari/arredi del conduttore è corretto sia responsabile il Conduttore (sono cose inerenti la sua attività).

Quindi in caso di proprietario dei muri ditta, la polizza dovrà farla la ditta, mentre la parte relativa a merci/attrezzature pagarla l'inquilino.

Se il proprietario è persona fisica, probabilmente dovranno fare il contrario, risulta che paga tutto l'inquilino ditta, ma facendosi rimborsare la quota relativa alla protezione dell'immobile.

Del resto gli eventi catastrofali sono straordinari, per codice civile non sono cose che attengono il Conduttore, responsabile dell'ordinario o della mal conduzione.
 
é il proprietario dei muri che viene risarcito
Il proprietario dei muri viene risarcito per i danni subìti dall'immobile, ma rimane una domanda:
Il conduttore, la cui attività si ferma perché l'immobile è inagibile, può rivalersi sul locatore per il danno derivante da "lucro cessante"?
Ossia non so se qualcuno (e chi) risarcisce l'impresa conduttrice del danno subìto per interruzione dell'attività fino a quando l'immobile è inagibile.

Per quanto riguarda il soggetto obbligato alla stipula dell'assicurazione catastrofale, mi sembra che la legge sia chiara, come ha scritto @Nemesis nel post #2:
Le imprese.... tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ..... sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025...
Riassumendo:
- l'impresa conduttrice è il contraente che stipula la polizza catastrofale;
- il locatore persona fisica/proprietario dell'immobile è l'assicurato che verrà risarcito dei danni al suo immobile in caso di disastro;
- in base all'art. 1891 Cod.Civ. l'impresa conduttrice che paga i premi all'Assicurazione ha diritto a farseli rimborsare dal locatore.

Per individuare la parte di premio che riguarda l'immobile e distinguerla dal premio relativo ai macchinari/attrezzature che rimane a carico dell'impresa conduttrice in quanto di sua proprietà, forse è opportuno stipulare due polizze catastrofali. Perché i beni assicurati sono di proprietà di due soggetti diversi (anche di tre, se qualche macchinario è in leasing).

Forse funziona così, ma mi pare un po' complicato.
 
Ancora chiaro sicuramente non è.
La ratio legis è far ripartire il prima possibile le imprese, in caso di danni da calamità, ed è più diretto dirigere la legge sulle ditte Che lavorano negli immobili, probabilmente sono i più motivati ad aver le cose a posto (e sono forse anche i più facili da trovare).
 
Forse funziona così, ma mi pare un po' complicato.
Forse: avrebbe anche la sua logica. Ma non mi sembra che le precisazioni di @Nemesis vadano in quella direzione.
In sostanza la legge non sembra essersi posta questo caso e non sembra coinvolga il locatore.

Circa l’indennità per sopraggiunta inagibilita dell’immobile, non credo proprio che il conduttore possa rivalersi sul locatore: al massimo avrà una giusta causa per disdettare la locazione senza preavviso
 
Le nuove scadenze della proroga differenziata sono:

01/10/2025 per le medie imprese;

01/01/2026 per le piccole e medie imprese.

Per le grandi imprese resta la scadenza 31/03/2025, ma per i prossimi 90 giorni non si tiene conto dell'inadempimento all'obbligo di assicurazione catastrofale per l'erogazione di contributi/sovvenzioni/sussidi vari.
 

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