Renato50

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Buongiorno,
volevo avere conferma della correttezza dell’odg, della prossima Assemblea Ordinaria del mio Condominio, convocata in seconda convocazione, per quanto riguarda la nomina dell’Amministratore.
All’ odg dell’Assemblea ordinaria l’Amministratore uscente (scadenza naturale mandato dell’esercizio 01/01/2012 – 31/12/2012) è stato indicato “conferma e/o revoca” Amministratore, anziché come richiesto dal Consiglio di Condominio “nomina Amministratore”.
Mi sembra che il termine “revoca” si debba utilizzare in caso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria per richiedere, appunto, la “revoca “ dell’Amministratore in carica prima della scadenza naturale del Suo mandato. Mentre per l’Assemblea Ordinaria, visto che l’Amministratore decade automaticamente ogni fine “esercizio”, credo si parli eventualmente di “conferma o di nomina” dell’Amministratore.

Non so se aver indicato, da parte dell’Amministratore uscente, il punto all’odg “conferma o revoca”, sia per caso in funzione di possibili maggioranze “diverse” previste in caso di “conferma” dell’Amministratore in scadenza di mandato, rispetto alla “nomina” di un “nuovo” Amministratore.

All’Amministratore uscente è giunta “voce” che l’Assemblea potrebbe anche deliberare un possibile “cambiamento” di gestione condominiale, con la nomina di un “nuovo” Amministratore.


Dalla lettura del Cod. Civ. art. 1136, mi sembra che la maggioranza “qualificata”, prevista dal “secondo comma”, trovi applicazione anche per la deliberazione di “conferma” dell’amministratore dopo la scadenza del mandato (Cass; n. 4269 del 4 maggio 1994) .

E’ corretto ?
Ringrazio anticipatamente per il V. autorevole parere.

Renato50
 

condobip

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... All’ odg dell’Assemblea ordinaria l’Amministratore uscente (scadenza naturale mandato dell’esercizio 01/01/2012 – 31/12/2012) è stato indicato “conferma e/o revoca” Amministratore, anziché come richiesto dal Consiglio di Condominio “nomina Amministratore”.
E' una furbata usata da molti amministratori non inserire all'OdG dell'assemblea annuale ordinaria alla scadenza del suo mandato, la nomina di un nuovo amministratore, però nulla vieta all'assemblea di procedere alla nomina di un successore, che sarà nominato (se lo sarà) con le maggioranze stabilite dall'art. 1136 cc, risparmiando così le spese per una nuova convocazione e nuova assemblea a carico dei condomini.
Eventuali dissenzienti e/o assenti potranno (volendo) impugnare all'A.G. la delibera di nuova nomina.
 

Alessia Buschi

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Dalla lettura del Cod. Civ. art. 1136, mi sembra che la maggioranza “qualificata”, prevista dal “secondo comma”, trovi applicazione anche per la deliberazione di “conferma” dell’amministratore dopo la scadenza del mandato (Cass; n. 4269 del 4 maggio 1994) . E’ corretto ?

Maggioranza semplice per la riconferma dell'amministratore
Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701

Per la sola conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ).

Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.

Mentre da Giugno con la nuova riforma, per la conferma sia applicherà il II° comma del 1136 cc. (metà teste e almeno metà millesimi).
 

chiacchia

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Fatemi capire OGGI per eleggere l'amministratore occorrono
un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ).

Fonte: (11) Assemblea Ordinaria 2 convocazione - maggioranze necessarie per la “conferma” dell’Amministratore | propit.it - Forum per la Casa
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ovvero 666 millesimi?
metre da giugno
ovvero 500 millesimi e se non ci sono pure la metà delle teste?
Ma non occorrevano già 500 millesimi???:fiore:
 

condobip

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Fatemi capire OGGI per eleggere l'amministratore occorrono
ovvero 666 millesimi?
metre da giugno

ovvero 500 millesimi e se non ci sono pure la metà delle teste?
Ma non occorrevano già 500 millesimi???:fiore:
Oggi per nominare l'amministratore servono almeno 1/3 delle teste ed almeno 500 mlm

Per le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione concernenti le materie indicate dall'art. 1136, quarto comma, c.c., tra le quali la nomina dell'amministratore, il richiamo alle maggioranze stabilite dall'art. 1136, secondo comma, c.c., non vale ad estendere il quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione, ma importa che per la costituzione dell'assemblea, come per l'approvazione di esse, è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio. (Cass. 26/04/94 - n. 3952)

Dal 18 giugno 2013 sarà sufficiente la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 500 mlm (in pratica si facilita la nomina togliendo il vincolo del 1/3 delle teste, lasciando inalterato quello dei mlm minimi)

Per la sola riconferma dell'amministratore in carica, vale la Sentenza postata da Alessia Bruschi, e comunque non raggiungendo neppure quell'esile maggioranza, l'amministratore rimarrà in carica in Prorogatio Imperii (con tutti i poteri previsti dalla Legge), sino a nomina di un successore.
 

chiacchia

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Ma questa come si può definire cattiveria?, mi riferisco alla differenza di riconferma e nomina, ma la legge non prevede sempre e solo le dimissioni e nomina dell'amministartore? perchè esce fuori questa riconferma? :fiore:
 

Alessia Buschi

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Maggioranza semplice per la riconferma dell'amministratore Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701

Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.

:stretta_di_mano:
 

condobip

Membro Storico
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... perchè esce fuori questa riconferma? :fiore:
Semplicemente perchè l'amministratore in carica al termine del suo mandato può essere riconfermato e se non viene riconfermato neppure con il minimo previsto dalla Sentenza citata da Alessia Bruschi e nessun altro candidato ottiene una maggioranza tale da essere nominato al posto del precedente, rimarrà in carica in proroga con pieni poteri;

In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio imperii trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, - ha detto la Suprema Corte; che ha subito aggiunto che, conseguentemente, tale istituto - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. (Cassazione, sentenza n. 4531/2003)

L’Amministratore di un condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea, o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina sia stata oggetto di impugnativa dinanzi all'autorita’ giudiziaria, per vizi comportanti la nullita’ od annullabilita’ della delibera medesima, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell'assemblea dei condomini. (Cass. Sez. Lavoro, 20/02/1976 n 572)

L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore; (Cass. n. 7256/86)
 

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