AGGIORNAMENTO
E' reato porre all'incasso l'assegno in violazione del patto di garanzia concluso con l’emittente
Lunedì 10 Febbraio 2014 10:33
Integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita) la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario, appropriandosi della somma riscossa in violazione del patto di garanzia concluso con l’emittente (Cass. sent. del 5.02.2014., n. 5643/14)
La giurisprudenza ha sempre ritenuto lecito utilizzare gli assegni, anziché nella loro tipica funzione di titoli di credito, come semplici strumenti di garanzia. Ciò quando una parte rilascia al creditore uno o più assegni(in genere, postdatati) a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione pattuita
La Corte con la sentenza indicata ha ritenuto che la ritenzionedegli assegni, da parte del creditore, nel caso in cui il debitore sia stato inadempiente, non fa scattare alcun reato. Nessun reato si può configurare se il creditore usa i titoli quale prova scritta del proprio credito ed agisce per richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore. Il fatto di non aver restituito gli assegni, per procurarsi la prova del proprio credito, non costituisce alcun illecito, né di carattere penale, né di carattere civile.
Il reato di appropriazione indebita si consuma invece se il creditore, in assenza di un apposito pattosiglato in anticipo col debitore, porta all’incasso gli assegni con lo scopo (cosciente e volontario) di appropriarsi del denaro altrui, sapendo di agire senza averne diritto, ed al fine di trarre una qualsiasi illegittima utilità.