FROST

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buon giorno
nel mio condominio, composto da piano terra ed altri due piani, la tabella contrattuale millesimale attribuisce le spese per l' ascensore nel seguente modo: metà in base alla proprietà e l'altra meta in base all' uso. Faccio presente che l' ascensore scende al piano interrato dove si trovano cantine e garages e gli appartamenti all' ultimo piano hanno un sottotetto che tutti hanno fatto diventare abitabile, con bagno eccetera dopo la visita per l' abitabilità da parte del comune. Le tabelle contrattuali, recitano le seguenti eccezzioni: ai piani terra verrano addebitati solo i millesimi delle cantine, agli ultimi piani non verrano addebitati i millesimi dei sottotetti (diventati abitabili). Dopo numerosi tentativi andati a vuoto ora quelli degli ultimi piani rivendicano il ricalcolo delle tabelle (ignorando le loro "soffitte abitabile" e pretendendo un maggior addebito ai piani terra, con addebito dei millesimi degli alloggi e dei giardini).
Grazie a chi mi darà un aiuto, sono disponibile ad altre informazioni.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Art. 1124 Codice Civile. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Art. 1124.
((Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori))
((Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo)).
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
 

FROST

Membro Attivo
Proprietario Casa
ok. tutto chiaro, ma il piano terra cosa paga? Il costruttore nelle tabelle contrattuali per l'attribuzione delle spese, ha indicato solo i millesimi delle cantine, mentre per la proprietà il valore dell' unità immobiliare.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Il costruttore nelle tabelle contrattuali per l'attribuzione delle spese, ha indicato solo i millesimi delle cantine, mentre per la proprietà il valore dell' unità immobiliare.
francamente non mi è chiaro cosa vuoi dire.
il regolamento di condominio contrattuale prevede che il piano terra contribuisca alla manutenzione dell'ascensore solo con i millesimi di proprietà delle cantine oppure contribuisce con i millesimi di proprietà completi del valore delle cantine mentre quelli degli altri piani contribuiscono solo con il valore dell'appartamento senza il valore delle cantine?
Siccome scrivi che l'ascensore scende al piano seminterrato chi abita a piano terra dovrebbe pagare 50% con il valore dell'appartamento ed il 50% con il valore di primo piano (quelli che abitano al primo piano pagano come se fossero al secondo).
In ogni caso per cambiare queste disposizioni contrattuali, anche se contrarie al c.c., occorrono 1000/1000.
Mentre per le soffitte trasformate in appartamento, regolarmente denunciate ed accatastate, bisogna ricalcolare le tabelle millesimali di chi ha aumentato il volume/mq della propria proprietà: in questo caso basta la maggioranza dei presenti che abbiano 500/1000.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie a chi mi darà un aiuto, sono disponibile ad altre informazioni.

Intanto non dovresti aprire più discussioni sullo stesso argomento (vietato da Regolamento che hai dichiarato di aver letto ved accettato) onde evitarci la ripetizione di risposte.

Se qualcuno ha trasformato le soffitte in ambienti abitabili andrà rifatta la Tabella A (generale millesimi) e ricalcolata l'eventuale Tabella Scale per la sola manutenzione straordinaria/ricostruzione.
Se le soffitte oltre che abitabili fossero diventate unità indipendenti allora si ricalcola pure la tabelle uso/manutenzione ordinaria.
 

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