Secondo un principio affermato dalla Cassazione i valori degli immobili di proprietà ed il loro riparto in millesimi rispetto al valore dell’edificio, devono essere individuati con riferimento al momento dell’adozione del regolamento di condominio e la tabella che li esprime è soggetta a rettifica, solo quando vi siano errori – di fatto e di diritto – riferiti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, oppure a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue proporzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori, escludendo valutazioni di carattere soggettivo, qual è la possibile destinazione dell’immobile.
In ogni caso non comportano la revisione o la modifica delle tabelle millesimali i mutamenti successivi alla loro adozione dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell’edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e l’edificio (Cass. civ., sez. II, 04/10/2016, n. 19797).
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La modifica della destinazione d’uso di una unità immobiliare non comporta anche la modifica dei valori millesimali determinati dal costruttore