fiorenza

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Debbo nell'accomiatarmi segnalare l'amministratore del mio condominio lo segnalo perchè nonostante il suo pessimo operato - nel far accumulare debiiti per morosità nella misura di 8.000 € che ora fa pagare ai condomini, - per non avere vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori su 3 palazzine per cui i lavori vanno ripetuti- per avere avuto sempre uno scorretto comportamento verso l'usufruttuaria, e così via, mantiene la sua posizione per i suoi fedelissimi. Per completare, il suo potere è tale da determinare modifica alla legge 220 a sfavore degli usufruttuari, potere conferitogli da chi? Ha degli agganci tali da far riflettere sulla loro natura.
 

fiorenza

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Speravo non dovere aggiungere altro ma persino il prestigioso Il Sole 24 ore avalla la generica formulazione dell'art.67: possibilità di scelta tra nudo proprietario e usufruttuario per il pagamento oneri condominiali, in nome della solidarietà. La conseguenza è stata che per 12 anni è stato scelto l'usufruttuario per i lavori straordinari, mai il nudo proprietario per i lavori ordinari. E non si parli di possibilità di rimborsi, io parlerei di mancanza di criterio. Si ignora tra l'altro l'art.1006 c.c. che parla di rimborso alla fine dell'usufrutto, chiaramente inconciliabile con usufrutto a vita.
 
Ultima modifica:

fiorenza

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queste le parole di persona non direttamente interessata alla questione, ma che riflette il pensiero di un gran numero di persone: È vergognoso che questo paese non tuteli mai nessuno! La cassazione non si sa che logica abbia adottato per arrivare ad una conclusione così ingiusta e priva di senso!
 

fiorenza

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Con la richiesta di emendamento, si riportano qui le parole di un membro ordinario del Forum: "Ai propisti intervenuti chiedo quando sarò che vi indignerete per questo modo di legiferare? Mi sembrate tutti proni ad accettare qualsiasi obbrobrio che il legislatore continua ad elargirci, dove la famosa certezza del diritto diventa certezza del suo contrario. Liti infinite."
 

fiorenza

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Ennesima irregolarità dell'amministratore di cui si è già parlato: invia bollettini per l'aumento del fondo cassa, deciso in occasione ultima assemblea, prima di aver inviato il verbale relativo, soggetto ad essere impugnato per irregolarità.
 

fiorenza

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Con il termine obbligatorietà, in diritto, si intende la caratteristica propria di una norma di dovere essere rispettata.
L'obbligatorietà è usata in molti contesti, tra cui quello giuridico.
L'obbligatorietà è una delle tre caratteristiche di un norma giuridica, assieme all'astrattezza ed alla generalità, riconosciute da alcuni ordinamenti giuridici. Chi non le rispetta potrebbe avere una sanzione Questo termine è il principale e primo per le norme giuridiche..
E' principio secondo cui il Pubblico Ministero non gode di discrezionalità nella scelta di avviare o meno l'azione penale in relazione ad alcuni tipi di reato, ma è tenuto a farlo non appena abbia notizia della possibilità di un reato che egli reputi non priva di fondamento. Questo principio si contrappone alla discrezionalità di cui godono gli attori di un processo civile, e serve lo scopo di assicurare imparzialità nell'azione penale, evitando che il pubblico ministero possa decidere chi perseguire e chi non perseguire.
Si parla di obbligatorietà per il Presidente dell'Assemblea condominiale nell' allegare al verbale quanto richiesto da condomino, in particolare quando si tratta di questione prevista dall'ordine del giorno. art. 1137 c.c. e Cassazione sentenza 28293/1984.
 

fiorenza

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Sui poteri del Presidente dell'Assemblea.
CHE DIRE DI PRESIDENTE DI ASSEMBLEA CHE, APPROFITTANDO DELLA TARDA ETA' DELLA CONDOMINA, SI RIFIUTI ALLEGARE AL VERBALE FOTO, NONOSTANTE ESSE SIANO PERFETTAMENTE ATTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E NONOSTANTE LA SUA 'OBBLIGATORIETA'? ANCHE QUESTO è IN SUO POTERE?
 

fiorenza

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Apprendo in data odierna che il Presidente dell'Asssemblea ha respinto a me mittente la raccomandata r.r. con la quale intendevo responsabilizzarlo per il rifiuto oppostomi (contro legge) di allegare il mio rilievo al verbale. Una sequela di scorrettezze.
 

fiorenza

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Preciso che il rilievo era perfettamente attinente all'ordine del giorno, come richiesto perchè sia obbligatorio aderire (art. 1137 c.c. e Cassazione sentenza 28293/1984)
 

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