E' un caso molto simile a quello della scrivente, che si riporta anche se esula da quanto attiene alla richiesta emendamento dell'art.67.
IL CONDOMINIO E' RESPONSABILE PER I DANNI ARRECATI SE NON VIGILA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI APPALTATI
29 Set 2017 11:00:06
Il fatto. Il proprietario di un immobile ubicato in un edificio condominiale cita in giudizio il condominio sostenendo che, a causa di infiltrazioni provenienti dalla struttura condominiale in concomitanza con lavori di manutenzione straordinaria, aveva subito ingenti danni.
La sentenza. Il Tribunale ha accolto la domanda del condomino danneggiato soffermandosi sulla responsabilita' gravante sul condominio committente in caso di appalto di lavori di manutenzione.(Tribunale di Salerno, I sez. civ., 11.7.2017 n. 3472).per la cosiddetta culpa in eligendo per aver demandato l'esecuzione dei lavori condominiali a soggetto non idoneo ad adempiervi con efficacia”.
La pronuncia del tribunale campano condivide l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimita' secondo cui in caso di danni derivanti dall'appalto di lavori condominiali: alla responsabilita' del condominio e dell'impresa esecutrice si aggiunge anche quella dell'amministratore in proprio “ laddove questi abbia tenuto una condotta qualificante la cosiddetta culpa in vigilando, venendo meno al suo dovere, quale rappresentante del condominio, di controllare la regolare e corretta esecuzione dei lavori; trattasi in realta' di una forma di responsabilita' a carattere non oggettivo atteso che essa non e' configurabile allorquando il danno sia stato causato da un'attivita' dell'impresa svolta in regime di totale autonomia” (Cass. 20557/2014, Cass. 25251/2008)
Fra l'altro, in tema di appalto, la verifica della corretta esecuzione dei lavori spetta sempre al committente personalmente ( cfr art. 1662 c.c.) e nel caso di lavori particolarmente complessi tramite l'ausilio di un tecnico che coincide con il direttore dei lavori che puo' considerarsi come un vero e proprio rappresentante del committente, che nel caso di specie, coincide con il condominio. (Cass. 27.1.2012 n. 1218)
L'amministratore di condominio malgrado le continue sollecitazioni del danneggiato che ha lamentato innumerevoli anomalie nell'esecuzione delle opere, che hanno causato infiltrazioni d'acqua nel suo immobile, non ha mai esercitato alcun controllo.
Accertata una culpa in vigilando del condominio che non ha mai controllato la corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, l'ente di gestione e' stato condannato a risarcire al condomino danneggiato una somma di oltre venticinquemila euro.
Fonte: www.condominioweb.com
IL CONDOMINIO E' RESPONSABILE PER I DANNI ARRECATI SE NON VIGILA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI APPALTATI
29 Set 2017 11:00:06
Il fatto. Il proprietario di un immobile ubicato in un edificio condominiale cita in giudizio il condominio sostenendo che, a causa di infiltrazioni provenienti dalla struttura condominiale in concomitanza con lavori di manutenzione straordinaria, aveva subito ingenti danni.
La sentenza. Il Tribunale ha accolto la domanda del condomino danneggiato soffermandosi sulla responsabilita' gravante sul condominio committente in caso di appalto di lavori di manutenzione.(Tribunale di Salerno, I sez. civ., 11.7.2017 n. 3472).per la cosiddetta culpa in eligendo per aver demandato l'esecuzione dei lavori condominiali a soggetto non idoneo ad adempiervi con efficacia”.
La pronuncia del tribunale campano condivide l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimita' secondo cui in caso di danni derivanti dall'appalto di lavori condominiali: alla responsabilita' del condominio e dell'impresa esecutrice si aggiunge anche quella dell'amministratore in proprio “ laddove questi abbia tenuto una condotta qualificante la cosiddetta culpa in vigilando, venendo meno al suo dovere, quale rappresentante del condominio, di controllare la regolare e corretta esecuzione dei lavori; trattasi in realta' di una forma di responsabilita' a carattere non oggettivo atteso che essa non e' configurabile allorquando il danno sia stato causato da un'attivita' dell'impresa svolta in regime di totale autonomia” (Cass. 20557/2014, Cass. 25251/2008)
Fra l'altro, in tema di appalto, la verifica della corretta esecuzione dei lavori spetta sempre al committente personalmente ( cfr art. 1662 c.c.) e nel caso di lavori particolarmente complessi tramite l'ausilio di un tecnico che coincide con il direttore dei lavori che puo' considerarsi come un vero e proprio rappresentante del committente, che nel caso di specie, coincide con il condominio. (Cass. 27.1.2012 n. 1218)
L'amministratore di condominio malgrado le continue sollecitazioni del danneggiato che ha lamentato innumerevoli anomalie nell'esecuzione delle opere, che hanno causato infiltrazioni d'acqua nel suo immobile, non ha mai esercitato alcun controllo.
Accertata una culpa in vigilando del condominio che non ha mai controllato la corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, l'ente di gestione e' stato condannato a risarcire al condomino danneggiato una somma di oltre venticinquemila euro.
Fonte: www.condominioweb.com
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