Poichè l'art.67, come attualmente formulato da adito a interpretazioni scorrette, l'Amministratore che ritiene rivolgersi all'usufruttuario per i lavori straordinari, senza prima essersi rivolto al nudo proprietario, si ribadisce quanto segue:
– l’usufruttuario è convocato in assemblea ed ha diritto di voto nella stessa, allorquando l’ordine del giorno riguarda l’ordinaria amministrazione o il semplice godimento dei beni e dei servizi condominiali (approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ordinario, nomina o revoca dell’amministratore, ecc) ;
– il “nudo” proprietario” è convocato in assemblea ed ha diritto di voto nella stessa, allorquando l’ordine del giorno riguarda ogni altra questione, con particolare riferimento alla straordinaria manutenzione dei beni comuni.
[1] Art 65 disp. att. cod. civ.