fiorenza

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Mi confortano le parole di un addetto ai lavori, di cui potrò dare il nome, secondo il quale la solidarietà deve essere contemplata in un contesto ECCEZIONALE, anzi dopo una procedura di messa in mora del debitore principale, quindi escussione preventiva nei suoi confronti e conclude che è questione di buon senso.
 

fiorenza

Membro Attivo
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Ancora: il codice stabilisce che a votare straordinari è il nudo proprietario, come conciliare con la scelta dell'usufruttuario per pagare dette spese? E non si parli di rivalsa verso il debitore principale, inaccettabile si debbano sostenere spese legali per il rimborso. Urge l'emendamento.
 
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fiorenza

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L'articolo 1006 del codice civile recita “Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese [c.c. 1005]. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse.
“le spese per le riparazioni straordinarie sono erogate dall'usufruttuario, e questi ha il diritto di ripeterle solo alla fine dell'usufrutto e prima di tale momento l'usufruttuario è carente di azione.”
(In proposito si domanda come conciilabile con usufrutto a vita quale è il caso della scrivente? Tanto più che l'art. 67 da piena facoltà all'amministratore di prescegliere quest'ultima, in nome della solidarietà)
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Qui un esempio di rigida applicazione dell'art. 67, come attualmente formulato: si tratta di pagare la messa a norma dell'ascensore, incontrovertibile sia straordinario a carico del nudo proprietario. L'amministratore, avvalendosi del dettato dell'art. 67, addebita all'usufruttuario. Questi fa valere le sue ragioni, l'amministratore testualmente replica: l'art.67 ecc. aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 220/12 evidenza chiaramente che nudo proprietario e usufruttuario di un immobile "rispondono solidalmete per il pagamento dei contributi dovuti all'Amministrazione condominiale" E ancora: "..saranno attivate le procedure legali per entrambe le parti." Il nudo proprietario, all'oscuro della spesa da sostenere, nonostante ciò minacciato, ha pagato. A questo porta l'attuale formulazione della legge di cui si tratta, consentendo scegliere per lavoro straordinarioi l'usufruttuario, non subordinando ciò all'escussione del debitore principale e, al suo rifiuto, alla sua messa in mora.
 
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fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Tempo addietro la Confedlizia si era pronunciata a sfavore della formulazione dell'art, 67, ma, nonostante la sua autorevolezza in materia, ha desistito. Mi chiedo se è così che si sostiene una tesi, qualsiasi sia la sua natura.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Esiste la possibilità di introdurre l’obbligo di iscrizione ad un Registro istituito presso il ministero della Giustizia.
Il registro, così come previsto dall’ordine del giorno approvato in Senato, sarebbe obbligatorio per coloro che svolgono attività di amministrazione condominiale, quindi anche per i condòmini-amministratori. Nel registro sarebbero indicati i dati anagrafici dell’operatore, quelli relativi al regime fiscale, l’eventuale adesione ad un’Associazione di categoria e la frequenza annuale ai corsi di aggiornamento periodico.
Provvedimento quanto mai auspicabile. L'utenza se ne avvantaggerebbe.
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
In effetti sarebbe auspicabile che l'iter dell'Ordine del Giorno, già approvato dal Senato, fosse approvato anche dalla Camera divenendo così Legge dello Stato. Finalmente potremo contare su un Registro degli Amministratori Condominiali istituito presso il Ministero della Giustizia:ok::applauso::affermazione:
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
L'amministratore che ha suscitato, speculando sulla carenza della kegge, la presente discussione, si avvale ora del sostegno di un condomino, che non si perita di minacciare la scrivente. La scrivente chiede solo si emenda la legge per impedire soprusi.
 

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