Qui un esempio di rigida applicazione dell'art. 67, come attualmente formulato: si tratta di pagare la messa a norma dell'ascensore, incontrovertibile sia straordinario a carico del nudo proprietario. L'amministratore, avvalendosi del dettato dell'art. 67, addebita all'usufruttuario. Questi fa valere le sue ragioni, l'amministratore testualmente replica: l'art.67 ecc. aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 220/12 evidenza chiaramente che nudo proprietario e usufruttuario di un immobile "rispondono solidalmete per il pagamento dei contributi dovuti all'Amministrazione condominiale" E ancora: "..saranno attivate le procedure legali per entrambe le parti." Il nudo proprietario, all'oscuro della spesa da sostenere, nonostante ciò minacciato, ha pagato. A questo porta l'attuale formulazione della legge di cui si tratta, consentendo scegliere per lavoro straordinarioi l'usufruttuario, non subordinando ciò all'escussione del debitore principale e, al suo rifiuto, alla sua messa in mora.