fiorenza

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Oggi leggo questo post favorevole all'usufruttuario, ma anche in questo caso l'art.67 esige un emendamento per lo scompiglio che crea:

Riforma il Condominio
Ieri alle 13:35 ·
Usufrutto : la riforma è piu’ garantista per il condominio ed aggrava la posizione piu’ del Nudo proprietario che dell’ usufruttuario . Tanto è che prima delle riforma era aggredibile solo l’usufruttuario per le spese ordinarie ; dal 18 giugno 2013 ne risponde in solido il Nudo proprietario; questa è la filosofia della innovazione . Negli ultimi tempi si sta accentuando la tendenza a cedere la nuda proprietà da parte di anziani poco abbienti solo proprietari di casa che cosi’ facendo divengono nulla tenenti (salvo piccola pensione di sopravvivenza che talvolta neppure è pignorabile); per cui paradossalmente questa nuova schiera di usufruttuari potrebbe non pagare nessuna spesa condominiale, pure quelle ordinarie che si troverebbe sulle spalle il Nudo Proprietario. Comunque in caso si insolvenza se foste nei panni dell ‘ AC nel’interesse del condominio , cosa fareste ? : aggredireste la pensioncina (andando a cercare il conto corrente da pignorare e sapendo che potete pignorare il quinto della porzione superiore la minima, ossia qualche decina di euro) oppure la nuda proprietà ? A Voi la Non ardua risposta ( a meno che AC e proprietario non siano “ compagni di merende “…….e allora è un’altra storia)
Puo' scegliere l'usufruttuario per i lavori straordinari solo un amministratore pirla
codice civile : Art. 2033.
Indebito oggettivo.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 24.04.2013, n. 10021: E' possibile l'impugnazione del decreto ingiuntivo in cui vengono chieste in solido le spese in caso di usufrutto anche se non è stata impugnata la delibera
Nella ripartizione delle spese in sede di rendiconto, l'amministratore deve specificare, in caso di usufrutto, quali siano a carico del nudo proprietario e quali a carico dell'usufruttuario. In difetto di ciò vi è carenza di interesse ad agire in capo ai titolari del diritto nell'impugnazione del rendiconto. Tale interesse, sorge, invece, nel momento della notifica del decreto ingiuntivo quando le spese vengono pretese, in solido da entrambi
Usufrutto : la riforma è piu’ garantista per il condominio ed aggrava la posizione piu’ del Nudo proprietario che dell’ usufruttuario . Tanto è che prima delle riforma era aggredibile solo l’usufruttuario per le spese ordinarie ; dal 18 giugno 2013 ne risponde in solido il Nudo proprietario; questa è la filosofia della innovazione .
: ↑
Ora non rimane che affidarsi all'intelligenza del nudo proprietario, oppure adire a causa, richiedendo anche la revoca dell'amministratore che non applica diligentemente le partizioni tra nudo proprietario e usufruttuario.
Quì si tratta di grave inadempienza e mala gestione, a cui solo un Giudice potrà dare un suo giudizio.
Per cui ribadisco l'amministratore potrebbe essere rimosso dall'incarico su ricorso per mala gestione, addebitando e ricorrendo addirittura alla diffida verso chi non doveva pagare nulla.
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Una parola in favore degli amministratori che, per "brevità" riversano sull'usufruttuario i lavori straordinari gli articoli del codice civile sull'argomento non coprono tutte le evenienze che si presentano, MANCA una seria disciplina al riguardo.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Per concludere, la recente riforma consente all'Amministratore scegliere l'usufruttuario per il pagamento dei lavori straordinari, l'usufruttuario potrebbe poi rivalersi sul debitore principale ma, secondo il Codice, il suddetto non può esperire alcuna azione prima della fine dell'usufrutto, questo essendo a vita..
 

Dimaraz

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Allo stato attuale (dopo addebiti per rifacimento lastrico solare. centrale termica, ed altre spese straordinarie), si parla di messa a norma dell'ascensore, addebitata ancora a me. Alla mia raccomandata r.r., nella quale esponevo le mie ragioni, mi ha informata che procederà per vie legali. Questo grazie all'art. 67.

Sollecitato nell'altro topic... rispondo in questa più naturale sede.

Convengo (as usual) con quanto esposto da Ollj...e mi soffermo sul "punto" per il quale ero stato "pungolato" :)fischio:)

Di principio rilevo, @fiorenza, che commetti un errore addebitando colpe al tuo amministratore sulla base di un tuo errato convincimento.

Il termini distintivi delle spese "ordinarie" e "straordinarie" non hanno descrizione legislativa e spesso sono fonte di fraintendimenti.
Essi assumo poi significati diversi a seconda del "negozio giuridico" cui ci si riferisce.
Nell' usufrutto vengono classificate come "spese ordinarie" alcune di quelle che in altri ambiti sono considerate "spese straordinarie".

Inevitabilmente lacunosa la descrizione nel testo degli articoli...ma agevole una efficace "scrematura" andando per "sottrazione" di quanto non indicato nell' art. 1005.
Ricorro come al solito al mio preferito Brocardi

Art. 1005 codice civile - Riparazioni straordinarie - Brocardi.it

Dispositivo dell'art. 1005 Codice Civile

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (1). L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse [1284] delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

E nel successivo 1006 utile postilla

(2) A favore dell'usufruttuario non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute per riparazioni straordinarie se oggetto del relativo diritto sono cose deteriorabili, passibili, cioè, di lenta consumazione, dal momento che il nudo proprietario non può trarre dalle stesse alcun vantaggio.


Quanto alla classificazione di un opera di adeguamento a normativa di un ascensore condominiale essa, seppur considerata giurisprudenzialmente più volte "manutenzione straordinaria", è riferibile ad un bene soggetto a consumazione (postilla 2)...indi per cui attribuisco a carico usufruttuario.
Pari considerazione per gli altri citati "problemi":
rifacimento lastrico solare. centrale termica, ed altre spese straordinarie

Ps.
Conforta appurare che il tutto coincide nell'opinione espressa da Ollj e dal sottoscritto (nell'altra sede) su chi spetti il pagamento di certe spese in caso di usufrutto.
 

fiorenza

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Premetto che non sarebbe l'unico emendamento richiesto ed ottenuto nella riforma. Vorrei, tu che difendi ad oltranza, e sostieni che tutte le spese sono ordinarie, leggessi quanto scritto recentemente

Riforma il Condominio
Ieri alle 13:35 ·
Usufrutto : la riforma è piu’ garantista per il condominio ed aggrava la posizione piu’ del Nudo proprietario che dell’ usufruttuario . Tanto è che prima delle riforma era aggredibile solo l’usufruttuario per le spese ordinarie ; dal 18 giugno 2013 ne risponde in solido il Nudo proprietario; questa è la filosofia della innovazione . Negli ultimi tempi si sta accentuando la tendenza a cedere la nuda proprietà da parte di anziani poco abbienti solo proprietari di casa che cosi’ facendo divengono nulla tenenti (salvo piccola pensione di sopravvivenza che talvolta neppure è pignorabile); per cui paradossalmente questa nuova schiera di usufruttuari potrebbe non pagare nessuna spesa condominiale, pure quelle ordinarie che si troverebbe sulle spalle il Nudo Proprietario. Comunque in caso si insolvenza se foste nei panni dell ‘ AC nel’interesse del condominio , cosa fareste ? : aggredireste la pensioncina (andando a cercare il conto corrente da pignorare e sapendo che potete pignorare il quinto della porzione superiore la minima, ossia qualche decina di euro) oppure la nuda proprietà ? A Voi la Non ardua risposta ( a meno che AC e proprietario non siano “ compagni di merende “…….e allora è un’altra storia)
Puo' scegliere l'usufruttuario per i lavori straordinari solo un amministratore pirla
codice civile : Art. 2033.
Indebito oggettivo.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 24.04.2013, n. 10021: E' possibile l'impugnazione del decreto ingiuntivo in cui vengono chieste in solido le spese in caso di usufrutto anche se non è stata impugnata la delibera
Nella ripartizione delle spese in sede di rendiconto, l'amministratore deve specificare, in caso di usufrutto, quali siano a carico del nudo proprietario e quali a carico dell'usufruttuario. In difetto di ciò vi è carenza di interesse ad agire in capo ai titolari del diritto nell'impugnazione del rendiconto. Tale interesse, sorge, invece, nel momento della notifica del decreto ingiuntivo quando le spese vengono pretese, in solido da entrambi.
Si ribadisce:
Usufrutto : la riforma è piu’ garantista per il condominio ed aggrava la posizione piu’ del Nudo proprietario che dell’ usufruttuario . Tanto è che prima delle riforma era aggredibile solo l’usufruttuario per le spese ordinarie ; dal 18 giugno 2013 ne risponde in solido il Nudo proprietario; questa è la filosofia della innovazione .
: ↑
Ora non rimane che affidarsi all'intelligenza del nudo proprietario, oppure adire a causa, richiedendo anche la revoca dell'amministratore che non applica diligentemente le partizioni tra nudo proprietario e usufruttuario.
Quì si tratta di grave inadempienza e mala gestione, a cui solo un Giudice potrà dare un suo giudizio.
Per cui ribadisco l'amministratore potrebbe essere rimosso dall'incarico su ricorso per mala gestione, addebitando e ricorrendo addirittura alla diffida verso chi non doveva pagare nulla.
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Sto pensando: il codice stabilisce che a votare straordinari è nudo proprietario, come conciliare con la scelta dell'usufruttuario per pagare dette spese?
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Per concludere, la recente riforma consente all'Amministratore scegliere l'usufruttuario per il pagamento dei lavori straordinari, l'usufruttuario potrebbe poi rivalersi sul debitore principale ma, secondo il Codice, il suddetto non può esperire alcuna azione prima della fine dell'usufrutto, questo essendo a vita..

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Allo stato attuale (dopo addebiti per rifacimento lastrico solare. centrale termica, ed altre spese straordinarie), si parla di messa a norma dell'ascensore, addebitata ancora a me. Alla mia raccomandata r.r., nella quale esponevo le mie ragioni, mi ha informata che procederà per vie legali. Questo grazie all'art. 67.
Sollecitato nell'altro topic... rispondo in questa più naturale sede.

Convengo (as usual) con quanto esposto da Ollj...e mi soffermo sul "punto" per il quale ero stato "pungolato" :)fischio:)

Di principio rilevo, @fiorenza, che commetti un errore addebitando colpe al tuo amministratore sulla base di un tuo errato convincimento.

Il termini distintivi delle spese "ordinarie" e "straordinarie" non hanno descrizione legislativa e spesso sono fonte di fraintendimenti.
Essi assumo poi significati diversi a seconda del "negozio giuridico" cui ci si riferisce.
Nell' usufrutto vengono classificate come "spese ordinarie" alcune di quelle che in altri ambiti sono considerate "spese straordinarie".

Inevitabilmente lacunosa la descrizione nel testo degli articoli...ma agevole una efficace "scrematura" andando per "sottrazione" di quanto non indicato nell' art. 1005.
Ricorro come al solito al mio preferito Brocardi

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Dispositivo dell'art. 1005 Codice Civile

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (1). L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse [1284] delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

E nel successivo 1006 utile postilla

(2) A favore dell'usufruttuario non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute per riparazioni straordinarie se oggetto del relativo diritto sono cose deteriorabili, passibili, cioè, di lenta consumazione, dal momento che il nudo proprietario non può trarre dalle stesse alcun vantaggio.


Quanto alla classificazione di un opera di adeguamento a normativa di un ascensore condominiale essa, seppur considerata giurisprudenzialmente più volte "manutenzione straordinaria", è riferibile ad un bene soggetto a consumazione (postilla 2)...indi per cui attribuisco a carico usufruttuario.
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Ps.
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Sto pensando: Io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginare...e tutti quei momenti andranno perduti come lacrime nella pioggia...
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Quindi tutto ordinario. sspure c'è chi sostiene
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Usufrutto : la riforma è piu’ garantista per il condominio ed aggrava la posizione piu’ del Nudo proprietario che dell’ usufruttuario . Tanto è che prima delle riforma era aggredibile solo l’usufruttuario per le spese ordinarie ; dal 18 giugno 2013 ne risponde in solido il Nudo proprietario; questa è la filosofia della innovazione . Negli ultimi tempi si sta accentuando la tendenza a cedere la nuda proprietà da parte di anziani poco abbienti solo proprietari di casa che cosi’ facendo divengono nulla tenenti (salvo piccola pensione di sopravvivenza che talvolta neppure è pignorabile); per cui paradossalmente questa nuova schiera di usufruttuari potrebbe non pagare nessuna spesa condominiale, pure quelle ordinarie che si troverebbe sulle spalle il Nudo Proprietario. Comunque in caso si insolvenza se foste nei panni dell ‘ AC nel’interesse del condominio , cosa fareste ? : aggredireste la pensioncina (andando a cercare il conto corrente da pignorare e sapendo che potete pignorare il quinto della porzione superiore la minima, ossia qualche decina di euro) oppure la nuda proprietà ? A Voi la Non ardua risposta ( a meno che AC e proprietario non siano “ compagni di merende “…….e allora è un’altra storia)
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Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 24.04.2013, n. 10021: E' possibile l'impugnazione del decreto ingiuntivo in cui vengono chieste in solido le spese in caso di usufrutto anche se non è stata impugnata la delibera
Nella ripartizione delle spese in sede di rendiconto, l'amministratore deve specificare, in caso di usufrutto, quali siano a carico del nudo proprietario e quali a carico dell'usufruttuario. In difetto di ciò vi è carenza di interesse ad agire in capo ai titolari del diritto nell'impugnazione del rendiconto. Tale interesse, sorge, invece, nel momento della notifica del decreto ingiuntivo quando le spese vengono pretese, in solido da entrambi
Usufrutto : la riforma è piu’ garantista per il condominio ed aggrava la posizione piu’ del Nudo proprietario che dell’ usufruttuario . Tanto è che prima delle riforma era aggredibile solo l’usufruttuario per le spese ordinarie ; dal 18 giugno 2013 ne risponde in solido il Nudo proprietario; questa è la filosofia della innovazione .
: ↑
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Quì si tratta di grave inadempienza e mala gestione, a cui solo un Giudice potrà dare un suo giudizio.
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Convengo (as usual) con quanto esposto da Ollj...e mi soffermo sul "punto" per il quale ero stato "pungolato" :)fischio:)

Di principio rilevo, @fiorenza, che commetti un errore addebitando colpe al tuo amministratore sulla base di un tuo errato convincimento.

Il termini distintivi delle spese "ordinarie" e "straordinarie" non hanno descrizione legislativa e spesso sono fonte di fraintendimenti.
Essi assumo poi significati diversi a seconda del "negozio giuridico" cui ci si riferisce.
Nell' usufrutto vengono classificate come "spese ordinarie" alcune di quelle che in altri ambiti sono considerate "spese straordinarie".

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Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
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E nel successivo 1006 utile postilla

(2) A favore dell'usufruttuario non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute per riparazioni straordinarie se oggetto del relativo diritto sono cose deteriorabili, passibili, cioè, di lenta consumazione, dal momento che il nudo proprietario non può trarre dalle stesse alcun vantaggio.


Quanto alla classificazione di un opera di adeguamento a normativa di un ascensore condominiale essa, seppur considerata giurisprudenzialmente più volte "manutenzione straordinaria", è riferibile ad un bene soggetto a consumazione (postilla 2)...indi per cui attribuisco a carico usufruttuario.
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fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Spese ordinarie a carico del conduttore e oneri straordinari di competenza del proprietario: Cass. 10 dicembre 2013 n.27540 - PER SPESE STRAORDINARIE FACENTI CARICO AL LOCATORE DEVONO INTENDERSI LE SPESE CHE NON SI RENDONO PREVEDIBILMENTE E NORMALMENTE NECESSARIE IN DIPENDENZA DEL GODIMENTO NORMALE DELLA CASA NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA DURATA DEL RAPPORTO LOCATIZIO E CHE PRESENTANO UN COSTO SPROPORZIONATO RISPETTO AL CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE, RIENTRANDO NELLA CATEGORIA ANCHE LE OPERE DI MANUTENZIONE DI NOTEVOLE ENTITA', FINALIZZATE NON GIA' ALLA MERA CONSERVAZIONE DEL BENE MA AD EVITARNE IL DEGRADO EDILIZIO E CARATTERIZZATE DALLA NATURA PARTICOLARMENTE ONEROSA DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Con i limiti del replicare dal telefono:

1-Evita o limita il maiuscolo ...se urli non è che mi convinci.
2-Rileggi quanto ho scritto sul fraintendimento dei termini (ordinario vs straordinario) e sul differente uso a seconda del negozio giuridico
3-Consiglio che sempre ripeto agli improvvidi che citano Sentenze senza verificare l'esatta e precisa rispondenza al caso personale o argomento del Topic. Quella che hai testé riportato coinvolgeva inquilino/conduttore/locatario vs proprietario locatore.
Tu NON sei un conduttore bensì un Usufruttuario...quindi vedi punti precedenti.
4-Non devi convincermi o "indottrinarmi" su quella che è una tua opinione ...lecitamente "di parte", ma non supportata da validi " argomenti".
Fossi il Giudice cui presenti ricorso sui presupposti menzionati la mia sentenza non muterebbe virgola.

Metaforicamente contro i "mulini a vento" si iniziano battaglie accecati dalla propria errata percezione della realtà.
Quanto al ripetere la "nenia" del non poter pretendere il rimborso delle spese che non ti competono ( ammesso e non concesso lo siano) perché ammissibili solo al termine dell'usufrutto che tu, per estrapolazione personale configuri con il decesso...mi permetto di evidenziarti quello che non vedi (o non vuoi vedere):
-NESSUNO ti impedisce di concordare prontamente tale "negozio" ...9 a 10 che il nudo proprietario sarà ben lieto di pagare il dovuto pur di ottenere immediato godimento del suo bene.
Abituati a valutare le cose con gli occhi di altri.

Buon pro ti faccia.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Si è ormai reso poco intelligibile, e questo non mi sorprende, il contenuto di questa discussione, rilevo tanti inopportuni inserimenti, devo quindi sospendere ogni intervento.
 

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