MI RIVOLGO ALLO STUDIO MONTALBANO che riporta l'art. 67 in questi termini : nudo proprietario ed usufruttuario rispondono solidalmente per i contributi condominiali, senza la necessaria precisazione che per i lavori straordinari l'amministratore deve previamente escutere il nudo proprietario, al suo rifiuto, metterlo in mora e solo allora rivolgersi all'usufruttuario che non potrà mai rivalersi sul debitore principale azionè prevista solo alla fine dell'usufrutto, questo inconciliabile con l'usufrutto a vita. Prego lo studio Montalbano prendere nota dell'incongruenza, ripetutamente evidenziata.