Ho un appartamento in un piccolo condominio dove sono stati deliberati dei lavori straordinari (e tra l'altro urgenti, che riguardavano la sicurezza dei cornicioni e altro). Uno dei condomini non sta pagando le rate dei lavori che ormai stanno finendo. Tra pochi giorni ci sara' una riunione del condominio dove l'amministratore ha messo all'ordine del giorno il punto: ripartizione debito XXX (XXX=condomino moroso) e costituzione fondo. Immagino che chiedera' a noi "virtuosi" di coprire il debito di XXX. Ora io avevo capito che con il nuovo Art. 63 la ditta doveva prima di tutto rifarsi sul condomino moroso. So che l'amministratore voleva richiedere un decreto ingiuntivo, ma temo non abbia fatto ancora niente. Io vorrei quanto meno andare all'assemblea preparato. Nell'Art. 63 del DACC leggo prima:
"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo ..."
e piu' sotto:
"I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini."
Ecco finalmente la mia domanda: quel "puo' ottenere" significa che l'amministratore non deve ? cioe' e' a sua discrezione farlo o non farlo ? E se l'amminstratore lo fa, anche la ditta che non riceve i soldi puo' farlo ? o la ditta lo fa solo se l'amministratore non si e' mosso ?
infine, la ditta minaccia di interrompere i lavori, con conseguente aumento dei costi (occupazione suolo pubblico ecc.); tocca comunque a noi virtuosi quindi pagare in attesa di un decreto ingiuntivo ? insomma, ho le idee un po' confuse e vorrei capire in pratica come si dovrebbe applicare questo articolo. Grazie !
"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo ..."
e piu' sotto:
"I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini."
Ecco finalmente la mia domanda: quel "puo' ottenere" significa che l'amministratore non deve ? cioe' e' a sua discrezione farlo o non farlo ? E se l'amminstratore lo fa, anche la ditta che non riceve i soldi puo' farlo ? o la ditta lo fa solo se l'amministratore non si e' mosso ?
infine, la ditta minaccia di interrompere i lavori, con conseguente aumento dei costi (occupazione suolo pubblico ecc.); tocca comunque a noi virtuosi quindi pagare in attesa di un decreto ingiuntivo ? insomma, ho le idee un po' confuse e vorrei capire in pratica come si dovrebbe applicare questo articolo. Grazie !