symbol60

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho un appartamento in un piccolo condominio dove sono stati deliberati dei lavori straordinari (e tra l'altro urgenti, che riguardavano la sicurezza dei cornicioni e altro). Uno dei condomini non sta pagando le rate dei lavori che ormai stanno finendo. Tra pochi giorni ci sara' una riunione del condominio dove l'amministratore ha messo all'ordine del giorno il punto: ripartizione debito XXX (XXX=condomino moroso) e costituzione fondo. Immagino che chiedera' a noi "virtuosi" di coprire il debito di XXX. Ora io avevo capito che con il nuovo Art. 63 la ditta doveva prima di tutto rifarsi sul condomino moroso. So che l'amministratore voleva richiedere un decreto ingiuntivo, ma temo non abbia fatto ancora niente. Io vorrei quanto meno andare all'assemblea preparato. Nell'Art. 63 del DACC leggo prima:
"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo ..."
e piu' sotto:
"I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini."
Ecco finalmente la mia domanda: quel "puo' ottenere" significa che l'amministratore non deve ? cioe' e' a sua discrezione farlo o non farlo ? E se l'amminstratore lo fa, anche la ditta che non riceve i soldi puo' farlo ? o la ditta lo fa solo se l'amministratore non si e' mosso ?
infine, la ditta minaccia di interrompere i lavori, con conseguente aumento dei costi (occupazione suolo pubblico ecc.); tocca comunque a noi virtuosi quindi pagare in attesa di un decreto ingiuntivo ? insomma, ho le idee un po' confuse e vorrei capire in pratica come si dovrebbe applicare questo articolo. Grazie !
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Amministratore "capra".

La Legge impone la raccolta delle somme per i lavori straordinari in anticipo =prima di appaltarli/firmare ordine.

Giusto quanto hai scritto: il creditore deve prima procedere contro il "moroso" ...ma difficile dire cosa decida un Giudice vista la vostra parte di colpe.

Se poi tale debitore fosse in stato di insolvenza...giocoforza dovrete anticipare voi la sua quota.
 

plutarco

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Le somme ci devono essere prima dell'appalto. il creditore potrà rivalersi sui morosi ma se non pagano toccherà a voi.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
quel "puo' ottenere" significa che l'amministratore non deve ?
Ex art. 1129, comma 9 c.c., l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea.
Quindi, se l'assemblea non lo dispensa, l'amministratore deve agire con solerzia nei confronti dei condomini morosi.
 

symbol60

Membro Attivo
Proprietario Casa
La Legge impone la raccolta delle somme per i lavori straordinari in anticipo =prima di appaltarli/firmare ordine.

Ma questo vale anche se si prevede - come nel caso nostro - un pagamento graduale in base all'avanzamento dei lavori ? Per esempio, alla pagina
leggo:
"L’emendamento alla norma come formulato nel decreto “Destinazione casa” stabilisce che il fondo può considerarsi istituito qualora i lavori siano eseguiti in base a un contratto che prevede il pagamento rateale e graduato a fronte dell’avanzamento dei lavori. Ciò significa che l’obbligatorietà del fondo è intesa ad avere in cassa il denaro occorrente di volta in volta alle scadenze del pagamento dell’impresa. Questa “correzione” contribuisce a sollevare i condomini da un obbligo altrimenti oneroso."

Io capisco che basta prevedere che man mano ci siano soldi sufficienti per pagare la ditta. E questo e' quello che abbiamo fatto. Sbaglio ?
 

symbol60

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ex art. 1129, comma 9 c.c., l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea.
Quindi, se l'assemblea non lo dispensa, l'amministratore deve agire con solerzia nei confronti dei condomini morosi.

Grazie per il riferimento legislativo, anche se i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio mi sembrano un termine esagerato per le morosita' di questo tipo ...
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Io capisco che basta prevedere che man mano ci siano soldi sufficienti per pagare la ditta

Forse non hai compreso bene.
La "rateizzazione" per stati di avanzamento non muta il principio stabilito nell'art. 63 DACC.

Per ogni singolo stato di avanzamento i soldi vanno "raccolti" prima.

Quanto ai 6 mesi citati da @Nemesis vanno riferiti sempre alle spese ordinarie oppure a quelle straordinarie decise dall'amministratore per questioni di urgenza.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
"I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
Questo è vero, ma il verbo è "possono": l'obbligo di farlo potrebbe derivare da apposita clausola sul contratto di appalto (che la Ditta quasi sempre non accetta o accetta con aumento dei costi), ma resta sempre il fatto che, azione per volontà o per obbligo, qualora il moroso non pagasse anche dopo l'escussione, comunque, la "palla" ritornerebbe agli altri condomini, con l'aggravio quasi sicuro delle ulteriori spese sostenute dal creditore.
 

symbol60

Membro Attivo
Proprietario Casa
Forse non hai compreso bene.
La "rateizzazione" per stati di avanzamento non muta il principio stabilito nell'art. 63 DACC.

Per ogni singolo stato di avanzamento i soldi vanno "raccolti" prima.


Scusa se abuso della tua pazienza, ma effettivamente c'e' qualcosa che non comprendo. Nel nostro caso, per tutti gli stati dei lavori, i soldi raccolti dall'amministratore erano sufficienti e infatti la ditta e' stata pagata alle varie scadenze intermedie. Essendoci uno che non paga, ovviamente per l'ultima fase i soldi non sono al momento sufficienti. Quindi non capisco praticamente cosa dice la legge: se e' lecito rateizzare la raccolta dei soldi durante l'avanzamento dei lavori, mi sembra ovvio che non si possa sapere a priori se tutti pagheranno fino alla fine. eventuali problemi potrebbero sorgere in corso d'opera. e quindi come ci si deve comportare in questi casi ? Insomma, non ho capito bene in cosa l'amminstratore avrebbe sbagliato.
Ho gia' capito che tocchera' a noi anticipare i soldi e poi chissa' se e quando li recupereremo, ma al momento mi piacerebbe capire bene se l'amministratore si sta comportando regolarmente oppure no.

Tra l'altro anche qua non capisco la legge: se li dobbiamo anticipare noi, che senso ha dire che la ditta puo' rivalersi su quello moroso ? se i soldi glieli diamo noi perche' mai la ditta dovrebbe cercare di recuperare i soldi da quello ? insomma, ho una gran confusione in testa ....

Quanto ai 6 mesi citati da @Nemesis vanno riferiti sempre alle spese ordinarie oppure a quelle straordinarie decise dall'amministratore per questioni di urgenza.

Grazie per la precisazione !
 

symbol60

Membro Attivo
Proprietario Casa
Questo è vero, ma il verbo è "possono": l'obbligo di farlo potrebbe derivare da apposita clausola sul contratto di appalto (che la Ditta quasi sempre non accetta o accetta con aumento dei costi),

Veramente il verbo e' "non possono", cioe' io capisco che non possono chiedere i soldi a noi se non hanno prima tentato di avere i soldi da quello moroso.
Non mi pare che dica che che "possono" chiedere i soldi a quello moroso.
Capisco, che scrivendolo nel contratto sarebbe stato piu' chiaro, e in effetti protestero' con l'amministratore per non avercene parlato, ma a me pare che questa frase questo voglia dire. ma ammetto che la mia confusione e' totale ....
 

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