hai perfettamente ragione Gagarin..due appunti però: 1) sul piano giuridico, in caso di contestazione di un determinato fatto (in questo caso il pagamento tempestivo canone), c'è sempre un problema di prova (preferibilmente documentale) per stabilire chi ha ragione..ed è difficile (non impossibile) che il conduttore moroso rilasci immobile semplicemente sventolandogli la clausola risolutiva espressa inserita in contratto (che però, come ricordato, è utile anche nei contratti ad uso abitativo, laddove, in sede di convalida, o s'impone al conduttore la sanatoria banco iudicis alla prima udienza o, per alcuni, si può, perfino, evitarla e ottenere risoluzione mediante ordinanza d convalida); e, comunque, ha finalità dissuasiva riguardo a condotte di pagamento tardive; 2) nei confronti del Fisco la prova documentale (non è prevista la prova orale nell'ambito tributario) del mancato pagamento tempestivo (la clausola in questione documenta solo esistenza di relativo obbligo) non è integrata dalla ricevuta di ritorno (relativa alla) e dalla raccomandata con cui il locatore informa il conduttore di voler avvalersi della clausola stessa e questo vale in tutti i casi, quindi, anche per le locazioni ad uso diverso.
In conclusione delle due l'una: a) c'è riconoscimento per iscritto (prova documentale) da parte del conduttore del mancato pagamento tempestivo (nel verbale di rilascio spontaneo immobile, oppure, in caso di ostinata morosità, in dichiarazione confessoria del conduttore, il quale, o ammette di voler occupare illegittimamente o, di voler pagare a titolo risarcitorio a seguito dell'inadempimento contrattuale dal medesimo compiuto) da allegare alla registrazione risoluzione (nel caso di riscossione canoni essi dovranno essere imputati non a reddito locatizio, ma bensì a reddito diverso -a titolo risarcimento danno-); b) il conduttore non vuole andarsene (e nemmeno venire incontro al locatore con anzidetta dichiarazione confessoria) e, allora, l'unica strada percorribile è quella di ricorrere al giudice (per il rilascio immobile, anche senza, avvocato, per il recupero credito, dal GdP, senza, ove l'ammontare è inferiore a € 1.100) e col provvedimento di convalida in mano procedere (allegandolo) alla risoluzione
ringrazio aidualc.. ed il suo latino..per aver chiarito a uva