infatti key nell'ordinanza di convalida di sfratto è attestato l'inizio della morosità e, quindi, nelle locazioni abitative, è possibile anche ottenere il rimborso dei canoni dichiarati e non riscossi (credito d'imposta) oltre al fatto (che vale per entarmbi i tipi di locazione) di non dichiarare i canoni maturati successivamente alla risoluzione (cessazione effetti) del contratto...in questo senso l'inserimento della clausola risolutiva espressa (ove confermata dal giudice) anticipa la data di cessazione degli effetti risolutivi (del contratto) al momento di perfezionamento dell'efficacia della clausola medesima (data di ricevimento raccomandata)...come giustamente rileva Nemesis il termine di venti giorni è riferibile alle (e per dottrina maggioritaria anche inderogabile per le) sole locazioni abitative; per quelle non abitative (o per dottrina minoritaria anche per quelle abitative) il termine "tempestivo" è autonomamente negoziabile tra le parti..pertanto è valida una clausola che stabilisca di "pagare non oltre il termine di dieci giorni dalla scadenza"...in mancanza di clausola risolutiva espressa l'inadempimento di non scarsa importanza (o grave) è, o quello ricordato anche da key (ma solo per le locazioni abitative), o per giurisprudenza costante, quello di almeno due mensilità (locazioni non abitative); il deposito cauzionale può avere anche importo inferiore alle tre mensilità e non ha alcuna pertinenza con la questione della gravità morosità