Non riesco a capire le varie centinaia di parole spese per un articolo del codice civile che mi sembra chiarissimo. Da profano inesperto provo ad elencarne il contenuto. Già nel titolo vi è una fondamentale ragione del condomino dissenziente. Da tenere sempre presente. Sono tre i comma di tale articolo. I primi due riguardano una soccombenza del Condominio. Il terzo vede il Condominio vittorioso.
Nel primo comma si parla di separazione di responsabilità relativa alle conseguenze della lite in caso di soccombenza del Condominio;
Nel secondo comma si asserisce che il condomino ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa...ne deduco:
1) Non vi è traccia esplicita di un eventuale esonero di partecipazione alle spese ( non specifica che tipi di spese)...
2) mentre implicitamente dà per scontato che il dissenziente abbia pagato in proporzione ai suoi millesimi e che per questo esborso avrà diritto alla rivalsa
sul Condominio.
Dalla congiunzione dei due comma io capisco che il dissenziente non potrà esimersi dal pagare quanto richiesto dall'amministratore prima durante e dopo.
Potrà poi rivalersi solo per l'ammontare fissato dal giudice (più il legale della controparte) e da lui pagato. Se ne deduce sempre implicitamente che le spese
dell'Avvocato del Condominio vadano in esenzione per il dissenziente. Ripeto, solo in caso di soccombenza.
Il terzo comma, che vede il Condominio vittorioso, impone al dissenziente il
pagamento della sua quota parte nel caso che non sia stato possibile
recuperare tutto o in parte il quantum dovuto dalla controparte soccombente
in virtù della sentenza favorevole al condominio. Più praticamente se il Condominio vince e la controparte paga tutto quello che deve pagare tutti i condomini beneficieranno del rimborso di quanto eventualmente ciascuno abbia versato all'Amministratore. Al contrario, se pur vincendo, la controparte non onora le spese addebitate dal magistrato, tutti i condomini se ne dovranno fare carico compreso il dissenziente...anche lui favorito dall'esito della lite e sempre che ne abbia tratto vantaggio.
Alla fine del girotondo...Non posso non esprimere una profonda antipatia per
che si dissocia da un provvedimento magari sofferto...ma vissuto e sviluppato
con metodo democratico come sempre dovrebbe essere un'assemblea condominiale. Quindi: corna e peste per i furbastri dissenzienti. qpq.
Nel primo comma si parla di separazione di responsabilità relativa alle conseguenze della lite in caso di soccombenza del Condominio;
Nel secondo comma si asserisce che il condomino ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa...ne deduco:
1) Non vi è traccia esplicita di un eventuale esonero di partecipazione alle spese ( non specifica che tipi di spese)...
2) mentre implicitamente dà per scontato che il dissenziente abbia pagato in proporzione ai suoi millesimi e che per questo esborso avrà diritto alla rivalsa
sul Condominio.
Dalla congiunzione dei due comma io capisco che il dissenziente non potrà esimersi dal pagare quanto richiesto dall'amministratore prima durante e dopo.
Potrà poi rivalersi solo per l'ammontare fissato dal giudice (più il legale della controparte) e da lui pagato. Se ne deduce sempre implicitamente che le spese
dell'Avvocato del Condominio vadano in esenzione per il dissenziente. Ripeto, solo in caso di soccombenza.
Il terzo comma, che vede il Condominio vittorioso, impone al dissenziente il
pagamento della sua quota parte nel caso che non sia stato possibile
recuperare tutto o in parte il quantum dovuto dalla controparte soccombente
in virtù della sentenza favorevole al condominio. Più praticamente se il Condominio vince e la controparte paga tutto quello che deve pagare tutti i condomini beneficieranno del rimborso di quanto eventualmente ciascuno abbia versato all'Amministratore. Al contrario, se pur vincendo, la controparte non onora le spese addebitate dal magistrato, tutti i condomini se ne dovranno fare carico compreso il dissenziente...anche lui favorito dall'esito della lite e sempre che ne abbia tratto vantaggio.
Alla fine del girotondo...Non posso non esprimere una profonda antipatia per
che si dissocia da un provvedimento magari sofferto...ma vissuto e sviluppato
con metodo democratico come sempre dovrebbe essere un'assemblea condominiale. Quindi: corna e peste per i furbastri dissenzienti. qpq.