quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Non riesco a capire le varie centinaia di parole spese per un articolo del codice civile che mi sembra chiarissimo. Da profano inesperto provo ad elencarne il contenuto. Già nel titolo vi è una fondamentale ragione del condomino dissenziente. Da tenere sempre presente. Sono tre i comma di tale articolo. I primi due riguardano una soccombenza del Condominio. Il terzo vede il Condominio vittorioso.
Nel primo comma si parla di separazione di responsabilità relativa alle conseguenze della lite in caso di soccombenza del Condominio;
Nel secondo comma si asserisce che il condomino ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa...ne deduco:
1) Non vi è traccia esplicita di un eventuale esonero di partecipazione alle spese ( non specifica che tipi di spese)...
2) mentre implicitamente dà per scontato che il dissenziente abbia pagato in proporzione ai suoi millesimi e che per questo esborso avrà diritto alla rivalsa
sul Condominio.
Dalla congiunzione dei due comma io capisco che il dissenziente non potrà esimersi dal pagare quanto richiesto dall'amministratore prima durante e dopo.
Potrà poi rivalersi solo per l'ammontare fissato dal giudice (più il legale della controparte) e da lui pagato. Se ne deduce sempre implicitamente che le spese
dell'Avvocato del Condominio vadano in esenzione per il dissenziente. Ripeto, solo in caso di soccombenza.
Il terzo comma, che vede il Condominio vittorioso, impone al dissenziente il
pagamento della sua quota parte nel caso che non sia stato possibile
recuperare tutto o in parte il quantum dovuto dalla controparte soccombente
in virtù della sentenza favorevole al condominio. Più praticamente se il Condominio vince e la controparte paga tutto quello che deve pagare tutti i condomini beneficieranno del rimborso di quanto eventualmente ciascuno abbia versato all'Amministratore. Al contrario, se pur vincendo, la controparte non onora le spese addebitate dal magistrato, tutti i condomini se ne dovranno fare carico compreso il dissenziente...anche lui favorito dall'esito della lite e sempre che ne abbia tratto vantaggio.
Alla fine del girotondo...Non posso non esprimere una profonda antipatia per
che si dissocia da un provvedimento magari sofferto...ma vissuto e sviluppato
con metodo democratico come sempre dovrebbe essere un'assemblea condominiale. Quindi: corna e peste per i furbastri dissenzienti. qpq.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
L'ora è tarda, e mi riservo di leggere meglio domani. temo che su quato affermato ai punti 1 e 2, qualcosa non torni.
Magari sbaglio,..... A domani
 
O

Ollj

Ospite
1) Non vi è traccia esplicita di un eventuale esonero di partecipazione alle spese ( non specifica che tipi di spese)...
Certo che c'è: "può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite".
implicitamente dà per scontato che il dissenziente abbia pagato in proporzione ai suoi millesimi e che per questo esborso avrà diritto alla rivalsa
sul Condominio.
Non proprio; tal passo:

"Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa"
fa riferimento a diversa ipotesi; alla solidarietà passiva tra condòmini, in base alla quale il creditore (parte vittoriosa) del Condominio potrà escutere chiunque (anche si fosse dissociato, salvo poi suo diritto a rivalersi su chi è reale debitore).
capisco che il dissenziente non potrà esimersi dal pagare quanto richiesto dall'amministratore prima durante e dopo.
lo potrà invece ben fare, dato che l'amministratore non ha titolo alcuno né è legittimato ad imporgli oneri che al dissociato non competono (potrebbe solo le spese propedeutiche)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non spetta a me far l'avvocato del diavolo... tuttavia ritenfo sia onesto asserire che tra tutti, chi per primo si sforza sempre di sottolineare il "secondo me" sia proprio @Dimaraz.

Qui purtroppo dissento, non tanto perchè non me ne sia accorto. Ma proprio perchè qui non ne ho trovato traccia.

Replico tornando a citare chi mi ero ripromesso di "ignorare" quantomeno direttamente ma sarà la classica "eccezzione".-

Chi parla in evidente stato di alterazione emotiva (unica gisutificazione concedibile) dovrebbe aver cura di rileggersi per evitare i cortociruiti lessicali oltre a quelli di interpretazione "legislativa".
Prima si accusa il sottoscritto di non avere valenza (importanza) in tal ambito tacciandolo di non portare riscontri giurisprudenziali o invocando "pulpiti" più "autorevoli"...e ora si lamenta che di tale "espressione autonoma" non ve ne sia traccia.

Mia ulteriore opinione è poi che in un forum, pur mantenendo un appropriato linguaggio giuridico, sia importante dare in prima battuta risposte sul focus primario di una tal questione.

E il sottoscritto sempre in tal direzione si muove.
Appunto perchè forum pubblico e non piazza virtuale solo per "professionisti azzeccagarbugli" preferisco usare linguaggio semplice e immediatamente comprensibile.
Lascio prevalentemente ad altri il citar Sentenze o Articoli o l'uso dell' ars oratoria "legale" ...in tal ambito induscutibilmente affascinante "vate" l'amico OLLJ.

Mi è stato insegnato, ed era già geneticamente connaturato, di usare gli "attrezzi basici" del mestiere e la propria intelligenza sicchè antepongo sempre il frutto delle mie elaborazioni al semplice copia-incolla di articoli facilmente reperibili in rete, riservandolo solo a chi chiede precisi riferimenti o ai "miscredenti" di turno (mossa inutile quando con chi è "sordo" o manca dei fondamentali).

In ogni caso il confronto non deve mai trascendere e scivolare sull'insulto personale.

Già detto ma ripeto: un "insulto" è un sostantivo che mira a denigrare un soggetto attribuendogli demeriti che non ha.
Il sottoscritto ne qui ne nelle precedenti occasioni ha mai usato "sostantivi" ...ma si è sempre limitato a sottolineare errori e "mancanze" di cui solo il destinatario si è "procurato" danno palesando tali difetti.
Il tutto poi sempre come "gioco di rimessa" o in seconda battuta.

L'errore di citare sentenze a sproposito senza documentarsi sul loro reale contenuto, fa il paio con il propinare ipotesi di esempi senza circostanziare ulteriormente.

Con la "lieve" differenza che la prima è un "errore/difetto" (finora sempre assodato)...e la seconda (per il momento) non riesce a dimostrarne.

E' incomprensibile che Lei si senta in dovere di continuare a replicare, senza rispondere chiaramente al quesito che ho posto, quando aveva chiaramente dichiarato di ignorarmi.
Mi sembra normale interrogare il forum, se non si ha specifica esperienza di interpretazione del diritto. Se le da fastidio ciò, frequenti consessi di specialisti: non perda tempo qui.

E allora eviti di citare il sottoscritto ad ogni occasione che le si presenta contestandone gli scritti.
Se Lei usa tale sistema per contestare mie affermazioni diventa palese che si erge in contrapposizione con il sottoscritto e non può lamentarsi dalla controreazione.
Se lo fa si accerti di avere ragione perchè fino ad ora ho sempre dimostrato l'inesattezza delle sue obiezioni e l'incoerenza intellettuale (già dimenticato quando ha contestato, in altra sede, una mia risposta "supportata" dai suoi tanto cari "riferimenti giurisprudenziali...contrapponendo quella che doveva essere sentenza in contrasto ma che poi si rivelò essere la stessa portata dal sottoscritto?)

Alla fine sue parole che confermano quanto le ho addebitato:
se non si ha specifica esperienza di interpretazione del diritto
si evita di contestare gli altri.

Mi permetto quindi di rinnovare la richiesta di scuse da parte di chi non ha mai nemmeno la prudenza, se non la decenza, di premettere a quanto afferma, un semplice "secondo me".

Non ho alcun obbligo morale o di fatto in tal senso.
Non ho proferito "sostantivi/aggettivi" offensivi
Se Lei ritiene di essere offeso perchè ho dimostrato una sua lacuna è un suo problema...ne tantomeno l"Ella" può pretendere che io debba sempre anteporre un "semplice secondo me".
Lei non è il mio maestro e nemmeno un mio superiore.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non posso certo rispondere e rimediare a problemi di paranoia evidente.

Non sprecare tempo e parole atte solo a peggiorare le cose.

Ricordo solo, visto che non te ne sei ancora reso conto, che @Ollj ha confermato la mia interpretazione, smentendo le tue affermazioni, interpretazioni e citazioni, postate in risposta alla mia richiesta di precisazione. Con buona pace per tutti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Onde fugar dubbi che un "amicizia" sia solo fine a se stessa...mi permetto di concludere il mio apporto con "qualcosa" che risulta in contrasto (forse solo in parte) con quanto spiegato da OLLJ ...con il quale si è sempre avuto onestà intellettuale anche nelle rare occasioni di divergenza.

Da profano inesperto provo...
1) Non vi è traccia esplicita di un eventuale esonero di partecipazione alle spese ( non specifica che tipi di spese)...
2) mentre implicitamente dà per scontato che il dissenziente abbia pagato in proporzione ai suoi millesimi e che per questo esborso avrà diritto alla rivalsa
sul Condominio.
Dalla congiunzione dei due comma io capisco che il dissenziente non potrà esimersi dal pagare quanto richiesto dall'amministratore prima durante e dopo.
Potrà poi rivalersi solo per l'ammontare fissato dal giudice (più il legale della controparte) e da lui pagato.

Chapeau...evidentemente giova più alla comprensione degli arzigogoli legislativi l'abitudine nell'armonizzare note di spartiti e contrappunti musicali piuttosto che aver padronanza di "leggi matematiche di campo ingegneristico".

Non mi sono dilungato nel richiamare il "diritto di rivalsa" dando per scontato che sia preferibile una diretta esenzione in sede di riparto.

Il Codice Civile precisa solo 2 eccezzioni all'obbligo di contribuire pro quota alle spese derivanti da decisioni prese da idonea maggioranza in Condominio:
-quando trattasi di innovazioni
-per quanto dovuto alla controparte in caso di lite giudiziaria.

Tutte le altre decisioni di spesa sono vincolanti.

Quindi non solo quelle propedeutiche ma pure quelle riconosciute al legale di Condominio per la rappresentazione in aula.

Sarebbe invero curioso che si debba pagare una consulenza (per una eventuale causa cui si è già in dissenso) e poi non si sia tenuti a corrispondere quanto è stato lecitamente deliberato.

Si avrebbe che un proprietario, esprimendo dissenso nell'intentare causa ad un altro condòmino inadempiente nel pagamento delle quote, sarebbe sempre esonerato da sostenere il costo di quella che rientra nell'attività ordinaria di un amministratore.

Si avrebbe l'assurdo che non possa sottrarsi al pagamento di un nuovo portone condominiale (in sostituzione di uno appena cambiato o ancora funzionale ed esteticamente integro) ...ma possa escludersi dal partecipare al costo per la difesa (seppur infruttuosa) dei diritti del Condominio intero (vicino/confinante che sottrae il possesso di un parcheggio, danni a cosa comune da parte di terzi).

Sarebbe un "socio" solo qualora vi fossero vantaggi...e tale non è lo "spirito" del Condominio.

Di quanto sopra potrei citare il combinato di Articoli di Legge, produrre riferimenti giurisprudenziali o citare fonti autorevoli...ma glisso su tale dimostrazione che alcuna soddisfazione mi apporta.

Eviterò qualsiasi ulteriore apporto.

Ossequi ai sempre meritevoli.

Ps.
Vista l'aggiunta...forse qualcuno si è perso nell'avallo di OLLJ ad una interpretazione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il fatto che il dissenziente dissenta, lo esonera solo per le "conseguenze" ..Quindi dopo la sentenza...susseguente alla lite...Lite che è stata deliberata a maggioranza
e alla quale lui non si può sottrarre e se non si può sottrarre significa che dovrà versare la sua quota parte (deliberata come acconto spese relativo..) volente o nolente. Se lui da solo o con altri (comunque in minoranza) non approva la sostituzione della porta d'ingresso obsoleta, dovrà
comunque pagare la sua quota a sostituzione avvenuta, avendone comunque tratto anche lui "vantaggio". Insomma dobbiamo separare l'esborso del danno
come da sentenza dalle spese legali..a loro volta da quelle proprie a quelle della controparte.
Quindi, se il condominio è stato condannato a pagare 10.000 euro per danni +
3.000 di spese legali della controparte vincente, lui dovrà pagare la sua quota parte del totale di 13.000 euro (es.1.300 euro) essendo il risultato "conseguenziale" della lite intrapresa con il consenso della maggioranza. Poi avrà il diritto alla rivalsa per il recupero di questi 1.300 euro.
Mentre il compenso al proprio avvocato condominiale per 2.700 euro dovrà essere ripartito pro quota millesimale da tutti i condomini, LUI compreso. Questo in caso di soccombenza.
In caso di vittoria...euro 10.000 richiesti per ..omissis...non saranno pagati
perchè.."infondati.."( o altro...) Euro 3.000 per l'avvocato della controparte se li paga lei, Euro 2.700 anche lei se così disposto dalla sentenza. L'amministratore a saldo avvenuto distribuirà in restituzione in conformità agli acconti.
Se vi è compensazione, oppure la controparte non paga 2.700 euro dell'avvocato
del condominio il dissenziente che quasi certamente avrà versato l'acconto
come deliberato dalla maggioranza, non potrà reclamarne la restituzione, perchè
quella voce non rientra nel disposto codicistico...quindi: non riconosciuta.
Quanto sopra solo se il significato codicistico che dice: " separazione propria responsabilità dalle conseguenze in caso di soccombenza" sia quello
sviluppato da quiproquo. P.S. Non sottovalutate l'esempio del portoncino
d'ingresso condominiale. Lo sto vivendo io nel condominio in alta valle susa...dove su 24 condomini, sono con altri quattro in minoranza contro la
sostituzione...finora sempre rimandata...Quando sarà deliberata, Quiproquo
volente o nolente dovrà pagare la sua quota parte. Il dissenso riportato espressamente dall'art.1132 per le liti condominiali non si estende fino alle
spese legali proprie, limitandosi solo a tutte quelle post sentenza...Il Legislatore
avaro, poteva ben spendere una frase in più per escludere o includere
anche l'esenzione del proprio avvocato. Sic!!!
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Di quanto sopra potrei citare il combinato di Articoli di Legge, produrre riferimenti giurisprudenziali o citare fonti autorevoli...ma glisso su tale dimostrazione che alcuna soddisfazione mi apporta.

Eviterò qualsiasi ulteriore apporto.
Temo ti dovrai ricredere.....

@Ollj: ho l'impressione non sia bastata la sua precisazione al post #23.

Può ancora esprimersi in merito a quanto oggi aggiunto da @Dimaraz e @quiproquo?
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Si avrebbe che un proprietario, esprimendo dissenso nell'intentare causa ad un altro condòmino inadempiente nel pagamento delle quote, sarebbe sempre esonerato da sostenere il costo di quella che rientra nell'attività ordinaria di un amministratore.
Ma in questo caso l'amministratore agisce autonomamente e senza bisogno di delibera assembleare per il recupero di un credito. E si tratta non di una lite ma di un procedimento in cui il giudice verifica senza contraddittorio l'esistenza del debito (in base alla contabilità presentata e alle delibere di approvazione di consuntivi e/o preventivi) ed emette una ingiunzione immediatamente esecutiva che comprende sia il debito sia le spese legali del creditore.
 
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