Questa norma si applicherebbe se si prevedesse una durata diversa da quella prevista dalla legge.
E' sempre istruttivo e un piacere imparare da persone competenti ed educate
Quanto al punto, me ne rendevo perfettamente conto. Ma l'effetto di una risoluzione anticipata, al di fuori delle condizioni stabilite, di fatto produce una durata inferiore a quella di legge.
Il fatto che giuridicamente non rilevi ai fini della nullità della pattuizione, per me è una ulteriore dimostrazione del fatto che spesso avvocati e giudici guardano solo la punta del naso e non ciò che sta oltre. Chi sa che non sia materia per valutare qualche semplificazione per ridurre le cause pendenti. Ma siamo eredi del diritto romano
Proprio per questo avevo aggiunto:
.
.. per me è sufficiente ...
Del resto avevo già affermato:
Logica vorrebbe che una legge più recente, che ponga limiti alle possibilità precedentemente in essere , prevalgano su ogni altra interpretazione.
... che tu stesso hai confermato con un più elegante e sintetico brocardo latino.
Oltre al criterio cronologico (lex posterior derogat priori).
che direi dovrebbe escludere di dover per forza cercare ...
un singolo comma che ....
p.s.: a chi mi rimprovera l'uso del condizionale, anticipo che ha lo scopo di sottintendere una opinione personale. Liberi tutti di avere opinioni diverse: ma p.f. senza spacciarle per dogmi.
Il forum non è la sede per sancire verità assolute ed incontestabili. Nessuno è stato investito di tale autorità.
Alla prossima