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Che una nuova Legge "precisi" le modalità di rescissione di una delle parti (locatario) e "taccia" su quelle dell'altra (locatore)
Nelle note a commento dell'art. 1612 cc del Brocardi.it si legge (per quel che vale):Io non vedo alcuna abrogazione dell'Art. 1612 (e company) e nemmeno una specificazione dove si disponga la non applicabilità.
Legge che regola le locazioni commerciali (non abitative).l. 27 luglio 1978, n. 392
Anche quelle abitative.Legge che regola le locazioni commerciali (non abitative).
Per essere precisi direi che la L 392/78 non è stata del tutto abrogata, e in fatto di disdetta del contratto da parte del locatore (L.431/98 art. 3) , questo ricalca in larga misura quanto specificato all'art. 29 della 392/78 che non compare tra gli articoli abrogati.Legge che regola le locazioni commerciali (non abitative).
Ma siccome stiamo parlando di una locazione abitativa, il riferimento è la l. 431/1998.
(Solo pochi articoli della l. 392/1978 regolano ancora i contratti uso abitazione).
Che però riguarda le locazioni a uso diverso dall'abitazione.l'art. 29 della 392/78 che non compare tra gli articoli abrogati.
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