Gentleman

Membro Attivo
Proprietario Casa
In poche parole:
tu pagavi 100 inizialmente, a 100 devi aggiungere, come appunto da legge, necessariamente e inderogabilmente tutti gli adeguamenti ISTAT anche se non richiesti.
Sei in affitto da 10 anni? Il proprietario ti può richiedere gli adeguamenti solo per i 5 anni, gli altri 5 sono passati in prescrizione, ma il canone deve subire l'adeguamento Istat dal primo anno trascorso della locazione, cioè da quando pagavi 100, per cui il conteggio che ti ha fatto il proprietario è comprensivo degli adeguamenti dei 10 anni.
Spero di essere stato esaustivo.

Preciso, l'adeguamento và conteggiato dal secondo anno. Il proprietario potrà recuperare la variazione Istat con conseguente adeguamento del canone locativo per un periodo massimo di anni cinque. Gli altri cinque sono prescritti tranne se, il locatore non abbia interrotto la prescrizione con una missiva indirizzata al conduttore. in tal caso potrebbe richiedere anche gli altri ulteriori cinque anni. Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma un contratto scritto non può essere modificato
Negli anni mi sono fatta l'idea che se si cerca un po' nelle nostre leggi e nelle nostre sentenze si trovi tutto e pure il suo contrario. E' quello che incoraggia e alimenta tante liti e cause. Per esempio in pochi minuti ho trovato questa sentenza:
"* Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15948, Amministrazione Provinciale di Napoli c. Immobiliare Santa Elvira di Tortoriello Maria Sas, in Arch. loc. e cond. 2001, 547."
dove si afferma che la clausola che introduce l'aggiornamento all'indice Istat "non deve necessariamente assumere forma coeva alla stipulazione dell’originario contratto di locazione, ma può anche essere contenuta in un patto posteriore alla formazione del contratto medesimo".
Qui si tratta di aggiungere la clausola, non di toglierla, ma a me interessa il fatto che su questo tema i patti possono essere modificati (non viene nemmeno esplicitato se il patto posteriore debba essere necessariamente scritto...)
Sicuramente ci saranno anche sentenze opposte. Una a favore della mia tesi c'è ;)
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
la clausola che introduce l'aggiornamento all'indice Istat "non deve necessariamente assumere forma coeva alla stipulazione dell’originario contratto di locazione, ma può anche essere contenuta in un patto posteriore alla formazione del contratto medesimo".

Il compito del magistrato non è quello di aggiornare le leggi, ma quello di applicarle quando sorgono controversie. Invece il magistrato che ha stilato la sentenza si comporta proprio da legislatore!
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
x Flexligt: finalmente leggo quanto mi mancava e incollandolo a quanto ho scritto
aggiungo: l'avverbio "automaticamente" significa che l'aggiornamento (aumento)
non è soggetto a una contrattazione specifica (ad hoc) e quindi ad una specifica
accettazione dell'inquilino...ESSO non è più in discussione e non lo sarà per tutta
la durata contrattuale. Non c'è quindi neanche bisogno di una specifica richiesta
da nessuna delle due parti.....Bisogna farlo e attuarlo con" l'unica" procedura a cui
annualmente milioni di contratti sono soggetti e cioè la compilazione del modello
f23 col relativo versamento dell'importo pari al 2% sulla cifra-canone impostata
come base per tale calcolo. L'esborso sarà suddiviso a metà cadauno. Chi dei due
ha la competenza, la responsabilità e l'onere di tale procedura??? E anche l'interesse??? Il proprietario...solo lui!!! Tanto è vero che sarà lui a"chiedere",
spesso cumulando con il saldo spese condominiali, il pagamento di quel
versamento al fisco calcolato in personale autonomia su numeri scritti sul F23
con la sua mano. E anche l'ipotesi di un errore, per dimenticanza o altro, verrebbe completamente a cadere con la reiterazione di tutti gli anni successivi. Insomma, alla fine risulterà palese la volontà del locatore di rinunciare all'aggiornamento istat in ossequio alla precedente "promessa verbale".
Quindi, resisti...resisti...e non ti curare più di chi testardamente ti vuole dare torto. Auguri. Quiproquo alias P.D.I.
 
J

JERRY48

Ospite
Negli anni mi sono fatta l'idea che se si cerca un po' nelle nostre leggi e nelle nostre sentenze si trovi tutto e pure il suo contrario. E' quello che incoraggia e alimenta tante liti e cause. Per esempio in pochi minuti ho trovato questa sentenza:

Io, avvocato della controparte di Flexlight :rabbia: , (:)) replico:

Cassazione, sentenza n° 15034 – 2004
In tema di locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo (commerciale), per l’aggiornamento del canone di locazione, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta (non necessariamente avanzata in forma scritta), l’art. 32 della legge 392 del 1978, come modificato dall’art. 1 della legge n. 118 del 1985, ha riferimento, come dato sul quale operare annualmente l’aggiornamento, al canone iniziale, con la conseguenza che tale canone di partenza occorre considerare in occasione degli aggiornamenti predetti, valutando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato.
Ai soli fini di questo calcolo, deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che, per qualche annualità intermedia, non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, in quanto la mancanza di tale richiesta impedisce soltanto l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi.
Detto questo, la prescrizione prevista dall’articolo 2948 del codice civile non riguarda la RIVALUTAZIONE che è tutt’altro argomento, per cui il conteggio del locatore è legittimo sotto ogni aspetto.
Traducendo per i mortali devi:
  • rivalutare il canone per i 12 anni pregressi
  • sul canone finale rivalutato applicare gli adeguamenti ISTAT ogni anno da qui a venire
  • leggere sotto per la parte che riguarda gli adeguamenti passati mai richiesti
    icon_smile.gif
...OMISSIS...
 
J

JERRY48

Ospite
Non so se mi sono spiegata bene. Primo anno pago la tassa di registro sul canone X Il secondo anno devo pagare, se l'adeguamento è y, su X+y Il terzo anno devo pagare su X +y + z e così via anno per anno. Sbaglio qualcosa?

Il pagamento lo può fare al momento dell'effettva riscossione del corrispettivo.
Di certo l'Agenzia delle Entrate non lo rifiuta!
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
  1. Porca miseria fu ....lui....chi volete....!!! Vorrei gridare due "scarole" ma il regolamento Propit giustamente lo vieta; Ve le invio virtualmente con l'aereoplanino di EL.48...".vola...imposta mia bella..." la cantò Nilla P.al primo festival di Sanr....(l'unico paese occidentale a persistere dopo 60 anni......boccaccia mia statti zitta...)
  2. Nulla osta che dopo" x" anni, senza avere chiesto nè tantomeno concretizzato l'adeguamento Istat, il proprietario possa applicarlo dal primo anno utile successivo....fosse anche l'ultimo......ribadisco: senza pretesa di effetto retroattivo.....Spesso le clausole contrattuali vengono superate dalle
  3. leggi.....e nel dubbio vale sempre la consuetudine o la prassi consolidata...
  4. Che poi in questo paese di operette...pardon di canzonette.....le leggi sono confezionate per complicare le cose semplici fino ad avere torto quando hai
  5. ragione.....ebbene non ci resta che maledire il famoso "LEGISLATORE" che
  6. poi non è altro che la corporazione dei.......indovinate chi??? Resisti.....
  7. non pagare.....Auguri. Q.P.Q. alias pdi
 

Flexlight

Nuovo Iscritto
Conduttore
Ragazzi, sono commosso: anche chi mi dice "paga, bastardo!" :rabbia:, grazie comunque per tutti i vostri pareri.
Io ovviamente non so che accadrà, diciamo che ormai mi sto intrippando con la questione, perché da quel che ho capito, nel mio caso, tutto sto casino parte dalla presenza di un unico termine: "automaticamente". E da lì ci possono essere varie interpretazioni in sede di giudizio, se mai ci si andrà. Grazie Quiproquo per la solidarietà, quella non ha prezzo. :stretta_di_mano:

Cassazione, sentenza n° 15034 – 2004
Jerry48, questa l'avevo vista, e mi pareva di avertela anche segnalata all'inizio, ma mi pareva che tu la escludessi perché non riguarda l'uso abitativo. Per me se gli ultimi tre mesi mi vuole aumentare il canone, va bene infatti, sono gli arretrati (2020 euri) che mi vanno meno bene.
 
J

JERRY48

Ospite
Jerry48, questa l'avevo vista

l’aggiornamento del canone ex articolo 32, legge 392/78 è da effettuarsi con esclusivo riguardo alla variazione Istat, verificatasi rispetto all’anno antecedente alla richiesta di aggiornamento” (Cassazione, 2 ottobre 2003, n. 14673)
 

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