Comunque sia il proprietario dell'area destinata al transito deve dare il suo assenso al diverso impiego ed evidentemente se i condomini, che la utilizzano come servitù di passaggio, decidono di destinarne parte a posti auto, lo fanno solo per accordi interni privati. Non potranno essere oggetto d'atto pubblico salvo che non vengano usucapiti con il possesso pubblico, continuato ed incontestato per oltre vent'anni.