Luigi Criscuolo

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E se le cubature non sono disponibili?
o le si calcolano da sole oppure si da l'incarico ad un tecnico che le calcola; però a questo punto conviene fare le tabelle millesimali.
Ripartire le spese in parti uguali?
solo se sono d'accordo tutti i proprietari.
Ripartire provvisoriamente con criteri diversi dai millesimi non è peggio che approvarli con una maggioranza inferiore?
se non c'è l'unanimità di approvazione dei m/m di proprietà questi non valgono e possono essere messi in discussione in ogni momento.
 

basty

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questo articolo si applica solo se c'é già una suddivisione millesimale della proprietà
siamo alle solite: sarà sicuramente come dici, ma è ben curioso che il codice tra tutte le ipotesi non dica nulla quando i millesimi non sono stati stabiliti, e come sbloccare la situazione.

Che poi occorra arrivare al c.c., alla mediazione o al giudice e ad un CTU, come dicevo sopra, è tutto da ridere: persone ragionevoli incaricano un tecnico, e si fanno elaborare una tabella millesimi; al massimo discuteranno un pò sui criteri assunti, ma puoi arrivano al dunque.
 

Luigi Criscuolo

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leggi qua
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/regolazione-mercato/22469_CCIAATO_18122013.pdf

inoltre: La Cassazione a Sezioni Unite n. 18477 del 09 agosto 2010 (Rv. 614401), dopo aver esaminato analiticamente i diversi orientamenti registratisi nel tempo, è peraltro giunta alla conclusione secondo la quale in tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, e di conseguenza, non è in astratto fondato l'assunto della ricorrente secondo la quale sarebbe stato necessario, in presenza di un regolamento contrattuale predisposto dal costruttore, il consenso unanime dei condomini per la modifica delle tabelle millesimali ad esso allegate (Cass. 24 maggio 2013 n. 13004).
Tuttavia questa sentenza probabilmente si riferiva alla approvazione di nuove tabelle millesimali in quanto le precedenti erano frutto di errori oppure erano variate le condizioni delle unità immobiliari componenti il condominio, perché è opinione comune che per approvare nuove tabelle millesimali non affette da errori o dalle mutate condizioni delle unità immobiliari ci voglio l'unanimità e 1000/1000.
 

Nemesis

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per approvare le tabelle millesimali ci vogliono sia 1000/1000 di proprietà e sia la totalità dei condomini.
Oibò!
Come potrebbe esserci una deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti l'intero valore dell'edificio e non anche la totalità dei condomini?
Au contraire, come potrebbe esserci una deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la totalità dei condomini e non anche l'intero valore dell'edificio?
Ma a parte ciò, in base a quale norma?
 

basty

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Proprietario Casa
Oibò!
Come potrebbe esserci una deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti l'intero valore dell'edificio e non anche la totalità dei condomini?
Au contraire, come potrebbe esserci una deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la totalità dei condomini e non anche l'intero valore dell'edificio?
Ma a parte ciò, in base a quale norma?
A parte la disquisizione linguistica, è esattamente quello che mi chiedevo: che sia necessaria l'unanimità in caso di millesimi contrattuali, è un conto.

Ma quando questi vengono stabiliti assemblearmente, mi sembra che dovrebbe essere sufficiente una maggioranza qualificata, che è esattamente quanto dice la prima parte della sentenza riportata da Criscuolo.

Non capisco quindi da dove venga l'assunto della unanimità se manca la tabella millesimale.
 

Nemesis

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La formazione non è né rettificazione, né modificazione.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.
 
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