Il reato di appropriazione indebita è (oggi) proponibile solamente a querela di parte. Ex art. 124 c.p., il diritto di proporre querela non può più essere esercitato, se sono decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (ossia dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà del soggetto attivo di invertire il possesso del bene).
Salvo per i fatti di cui all'art. 646 c.p., secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma c.p., num. 11, si procede d’ufficio, ex art. 649-bis c.p., qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.