Da qualche anno non frequentavo più il forum: vedo però che Lei non ha perso il vizio di dare sempre lezioncine agli altri ( magari anche alla Cassazione ) e mai a se stesso
Sarebbe invero strano che qualcuno si autoimpartisca "lezioni"...ma comprendo che Ella si diletta nell'utilizzo improprio dei termini...o forse addebita gli altri di metodiche che le appartengono.
Quindi dall'alto della sua "laurea honoris causa" presa al Cepu del Burundi ... perché viene a porre domande così banali su argomenti di cui ha profonda preparazione?
Ora dovrei lasciarla alle sue dissertazioni...ma ogni tanto mi diletto a lavar la testa all'asino:
Strana sentenza...non è nel mio database e non ne trovo traccia.. e citare solo la "massima" lascia aperta una ridda di distinguo
Quanto al possibile autore del reato, può essere chiunque abbia il possesso del denaro o della cosa mobile altrui: vi rientrano pertanto i COMPROPRIETARI, i compossessori, i COEREDI, ecc. ( Cass. SS.UU n.3754/2011).
e già qui prima incongruenza che ho
evidenziato...
Sua cognata non detiene denaro o cosa altrui.
Ammesso e non concesso e per puro spirito accademico...in subordine sono decorsi 4 anni!!!
Chi si ritiene "offeso" dal reato di "sottrazione indebita" (ex art.646 del CP)
deve sporgere denuncia entro 3 mesi da quando ne ha notizia.
Ma dalle spiegazioni fatte più che di "sottrazione indebita" si è in presenza di "sottrazione di cose comuni" (ex art.627 CP)... ma...
ahilei ...tale articolo è stato abrogato nel 2016!!!
Ora Ella è liberissimo di sporgere denuncia...e perdere miseramente.
Le auguro di trovare un avvocato che non si approfitti della sua protervia.