Dal Codice Civile :
Art. 1111 - Scioglimento della comunione 1. Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione [1112, 1506 ]; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [717 ]. 2. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. 3. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [713 c. 3].
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Art. 1116 - Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità [713 ss.], in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
:daccordo: