fp73svs

Nuovo Iscritto
Due soggetti acquistano un immobile formato da due appartamenti: uno al piano terra e uno al primo piano. Il terreno circostante è parte comune. Nel caso non ci sia accordo, uno dei due proprietari può richiedere la divisione giudiziale della parte comune? Oppure la strada della divisione giudiziale è percorribile solo nel caso di contenzioso post eredità?
Grazie
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Dal Codice Civile :
Art. 1111 - Scioglimento della comunione 1. Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione [1112, 1506 ]; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [717 ]. 2. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. 3. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [713 c. 3].
+
Art. 1116 - Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità [713 ss.], in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
:daccordo:
 

fp73svs

Nuovo Iscritto
Prima di ricorrere alla divisione giudiziale c'è qualche altra azione legale o meno che può essere intrapresa per raggiungere lo stesso scopo?.....Qualcosa di più soft che però obblighi a dividere il terreno oggetto del contenzioso.....
Grazie
 

archisilvio

Membro Attivo
Secondo me, la strada migliore da tentare è: trova un tecnico (architetto, geometra, ...) competente e diplomatico, che studia un pochino la situazione poi andate insieme a parlare con l'altro comproprietario, per farlo accettarle magari gli concedi due metri quadri in più oppure il lato che preferisce.
Prima di portare in tribunale il tuo vicino di casa vale sempre la pena di tentare un approccio amichevole.
Resta sempre aperta comunque la strada della divisione giudiziale.
 

fp73svs

Nuovo Iscritto
Purtroppo una delle due parti non vuole dividerlo per impedire qualsiasi attività e/o utilizzo della parte comune all'altro proprietario. Quindi una casa con due apprtamenti e terreno comune è come un condominio: solo spese senza alcun benificio.....un gran giardino profumatamente pagato solo per essere guardato.
 

lupinnicola

Membro Attivo
Io ho un problema simile ma con le parti d'accordo.

Riguarda i sottotetti: in passato gli atti venivano fatti scrivendo che la parte del sottotetto divisa dal muro perimetrale dell'appartamento era di proprieta dell'appartamento sottostante.

Ora al mio rogito il notaio non ha potuto scriverlo per la nuova legge in vigore dal 1 luglio. (Non è accatastato)

Però nell'atto ha scritto che la parte venditrice a attestato che il sottotetto e della proprietà del 1 ed ultimo piano.

Tengo a precisare che in ogni appartamento c'è una botola che porta alla parte superiore. Ed è diviso da muri per ogni appartamento. Più una botola nelle scale condominiale per andare sul tetto.

Io volevo accatastarlo come soffitta e fare una scala fissa.

Illuminatemi. Basta una scrittura privata?
 

sarastro

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se la divisione extragiudiziale amichevolmente regolamentata dai comunisti non riesce, c'è la procedura di conciliazione. Per ora non è obbligatoria, ma lo sarà dal marzo 2011.
 

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