Art. 1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale.
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
In considerazione della disposizione dell'art. 1124 del Codice Civile sopra riportato appare evidente che le spese relative alle scale vanno ripartite tra i SOLI CONDOMINI A CUI SERVONO, pertanto se dici che ci sono due unità che non sono servite dalle scale, queste vanno escluse dalla tabella scale ed avranno quindi un valore millesimale pari a zero.
In pratica, partendo dalla tabella millesimale di proprietà generale, devi eliminare le due unità non servite dalle scale, e con i valori rimanenti, RIPROPORZIONARE tutto a mille, ottenendo così un'altra tabella millesimale dalla quale non risultano le due unità al primo piano.
Con questa ultima tabella ti ricavi i millesimi di piano ecc....
Spero di esserti stato di aiuto.
Saluti
belcondominio.it