Il titolo della discussione è: "Appartamento a disposizione in cambio di assistenza temporanea". L'Op chiede se è possibile "fare questo servizio in cambio di locazione gratuita".
La domanda (non peregrina) pone alcune questioni di non immediata soluzione, facendo ruscellare altre contro-domande. I casi sono molti, se solo si riflette sul fatto che nell'ipotesi in cui l'assistenza offerta in modo saltuario e sporadico non fosse prestata a titolo meramente gratuito (volontariato?), bensì sotto forma di prestazione d'opera continuativa collegata funzionalmente al godimento di un immobile (il diritto ad occuparlo viene meno nel momento stesso in cui finisce, per qualsiasi motivo, la prestazione?), tale da costituirne il corrispettivo (l'assistente offrirebbe ugualmente la sua assistenza se non le venisse offerto in contraccambio un alloggio?), si aprono delicati scenari da monitorare con attenzione.
Se si intende seguire la strada in genere meno frequentata, vale a dire la registrazione del negozio (per darne data certa e ai fini dello sloggio), è necessario fare transitare l'atto in ufficio e "vedere l'effetto che fa" (farselo liquidare). Sul piano pratico, gli atti privati senza corrispettivo scontano l'imposta fissa di 200 euro, ma, a ben vedere, il rapporto che si va ad instaurare tra le parti non è un vero e proprio comodato, ma pare configurarsi come un atto misto, di lavoro e di locazione in cui l'alloggio costituisce, sottotraccia, il corrispettivo per una prestazione d'opera, per il quale è inapplicabile la normativa dettata in materia locatizia.
Operativamente, alcuni uffici guarderanno con sospetto l'atto e saranno tentati dall'applicare una doppia tassazione, ma, alla fine, riportati alla ragione dal Capo-team, desisteranno (ma è una sensazione), limitandosi a verificare l'effettiva assunzione a costo zero.
Chiusa la tentazione in frigorifero, si ritroveranno davanti all'amletico dilemma: banale comodato d'uso o atto a (presunto) contenuto patrimoniale? In quest'ultimo caso, il corrispettivo, sotto forma dell'uso dell'immobile ovvero sostitutivo del godimento di esso, da dichiararsi comunque in atto, anche in misura forfetaria, indipendentemente dalla effettiva percezione, sconterebbe l'imposta del 3% (con minimo di 200 euro).