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User_58535
Ospite
Veramente la questione del compenso al proprietario sembra diversa e su questo vorrei, se possibile, qualche chiarimento:
Avvocato Debora Lolli, presidente Appc di Bologna: Il diritto di collocare antenne televisive nell' altrui proprietà è riconosciuto dagli artt. 1 e 3 L. n.554/1940 e dall' art. 231 D. P. R. n.156/1973, ora assorbiti nel D. Lgs. n.259/2003, cosiddetto codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare l' art. 209 del suddetto codice stabilisce che i proprietari di immobili, o di porzioni di immobili, non possono opporsi all' installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell' immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali (I comma).
Tuttavia il V comma specifica che nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario, o del Condominio, ai quali sarà dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall' autorità giudiziaria.
La normativa citata pone due limiti precisi all' esercizio di questo diritto, ossia: il divieto di impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione ed il divieto di arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi (II comma).
Tali limiti richiamano i principi generali contenuti nel codice civile in materia di Condominio relativi al divieto di atti emulativi (art.833 c. c.) ed alle servitù coattive (artt.1065 e 1067 c. c.).
Avvocato Debora Lolli, presidente Appc di Bologna: Il diritto di collocare antenne televisive nell' altrui proprietà è riconosciuto dagli artt. 1 e 3 L. n.554/1940 e dall' art. 231 D. P. R. n.156/1973, ora assorbiti nel D. Lgs. n.259/2003, cosiddetto codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare l' art. 209 del suddetto codice stabilisce che i proprietari di immobili, o di porzioni di immobili, non possono opporsi all' installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell' immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali (I comma).
Tuttavia il V comma specifica che nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario, o del Condominio, ai quali sarà dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall' autorità giudiziaria.
La normativa citata pone due limiti precisi all' esercizio di questo diritto, ossia: il divieto di impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione ed il divieto di arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi (II comma).
Tali limiti richiamano i principi generali contenuti nel codice civile in materia di Condominio relativi al divieto di atti emulativi (art.833 c. c.) ed alle servitù coattive (artt.1065 e 1067 c. c.).