il problema dei cani in condominio, con l'entrata in vigore del nuovo codice del condominio sarà un vero problema per noi amministratori, che verremo tempestati da telefonate e varie altre cose nei confronti dei possessori di animali, ? come dovremo comportarci se tutti hanno ragione?????
Potrai sempre chiamarti fuori. Un Amministratore, se fa da intermediario in caso di controversia tra due condomini, lo fa solo a titolo personale e senza alcun compenso: e per queste stesse due motivazioni, può chiamarsi fuori in ogni momento e senza preavviso. Un Amministratore può richiamare al buon senso i condòmini,
affiggendo pubblicamente un avviso su come si dovrebbero comportare i proprietari dei nostri amici a 4 zampe; può
provare bonariamente a richiamare la Signora proprietaria del San Bernardo che deposita i suoi ricordini sull'androne d'ingresso perché gli piace così; quando la cosa si fa pesante, l'Amministratore gioca il jolly e
suggerisce ad ambo le parti di rivolgersi dapprima ad un mediatore, e poi alla magistratura ordinaria.
In sede assembleare, l'Amministratore può proporre la redazione di PATTI CONTRATTUALI tra i quali si regolamentano varie cose non scritte e non stabilite nel REGOLAMENTO ORIGINARIO DEL CONDOMINIO. Sovente, tale regolamento risale agli anni '70 (o addirittura antecedenti), e non può per definizione prevedere tutte le evoluzioni che la materia condominiale ha subìto in tutti questi anni. Pertanto, l'Amministratore - con il supporto dei CONSIGLIERI - può redigere dei patti contrattuali che verranno esposti all'Assemblea per l'approvazione, a quel punto tutti dovranno attenersi a questi patti contrattuali come se facessero parte del rogito notarile. Esempi di patti contrattuali sono:
E' vietato sostare negli spazi comuni , fatta eccezione per brevi fermate al fine di eseguire carico e scarico di prodotti per la casa (es. generi alimentari);
E' vietato eseguire negli spazi comuni il lavaggio delle autovetture ed eventuali cicli e motocicli a meno che tale funzione possa essere svolta in apposito sito all'uopo predisposto.
I proprietari dei soli box non hanno alcun diritto all'uso degli ascensori.
E' consentito effettuare il lavaggio dei balconi solo il mercoledì dalle ore 22:00 in poi.
E' vietato stendere il bucato sul lato della palazzina che si affaccia sulla pubblica via.
Sono vietati schiamazzi notturni oltre le ore 23, a partire dalle quali non dovranno essere percepiti rumori di disturbo provenienti dalle abitazioni adiacenti.
E' obbligatorio provvedere alla pulizia delle parti comuni condominiali lordate dagli animali domestici di proprietà dei condomini o dei locatori a loro subentrati nell'uso degli appartamenti.
... e così via.