L'art. 1138, comma 3 c.c. prevede che il regolamento deve essere approvato (e quindi può essere modificato) dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 (deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
Per la modificazione è richiesta l'unanimità dei condomini solamente in due ipotesi:
- quando si limitano i diritti dei condomini sulle loro proprietà esclusive o comuni;
- quando si stabilisce che alcuni condomini hanno maggiori diritti rispetto agli altri.