estate

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Ho messo questa discussione in questa sezione anche se mi sembra non riguardi nessuno dei temi del gruppo. Mi sembra comunque una questione molto interessante

Tizio ha due figli di cui uno da anni è in condizioni di handicap grave con nomina del padre comme amministratore di sostegno e attribuzione delle indennità connesse (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento ecc).

L’Inps versava le indennità pagate al figlio sull’apposito libretto e Tizio riscuoteva circa € 500 per le spese del figlio. Ovviamente le spese effettivamente sostenute erano molto maggiori e Tizio per la differenza, utilizzava il suo conto personale.

Questa scelta era mossa dalla finalità di lasciare incrementare la somma nel libretto intestato al figlio malato allo scopo di costituire una riserva da utilizzare per assicurare al figlio una maggiore disponibilità all’atto della morte di Tizio.

Sul libretto intestato al soggetto tutelato allo stato ci sono circa 55.000 €. Il destino ha voluto che morisse il figlio malato di quarant’anni più giovane di Tizio.

La questione è questa: la somma sul libretto del figlio premorto giuridicamente a chi appartiene? A mio parere Tizio non può più effettuare prelievi dopo la morte del figlio tranne, forse, solo le spese necessarie al funerale e altre spese simili (tutte rigorosamente da documentare). Il deposito sul libretto cade in successione e andrebbe diviso a ½ tra Tizio e l’altro figlio.

Trattandosi di una somma depositata in posta per un importo non soggetto a imposta di successione sarà sufficiente presentare alla posta il fi di morte, una dichiarazione ufficiale attestante la composizione della famiglia per documentare chi sono gli eredi legittimi.

Che ne pensate?
 

Nemesis

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L'amministratore di sostegno deve informare dell’evento il giudice tutelare e
presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione
al giudice tutelare, che può concedere una proroga.
Il giudice disporrà (preventivamente o in sede di ratifica) il pagamento da parte dell’amministratore delle spese urgenti con operazioni su conti e depositi intestati al defunto e presso i quali l’amministratore di sostegno risultava già censito e autorizza il pagamento delle spese funebri.
 

rospan

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L'amministratore di sostegno deve informare dell’evento il giudice tutelare e
presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione
al giudice tutelare, che può concedere una proroga.
Il giudice disporrà (preventivamente o in sede di ratifica) il pagamento da parte dell’amministratore delle spese urgenti con operazioni su conti e depositi intestati al defunto e presso i quali l’amministratore di sostegno risultava già censito e autorizza il pagamento delle spese funebri.
Confermo quanto su scritto. Io sono tutrice di mia figlia che, fortunatamente, è viva. Noi tutori ed amministratori di s. siamo sottoposti al giud. tutelare che molto spesso non conosciamo neanche di faccia. Io, che mi cresco una figlia da 45 anni devo essere sottoposta ad un tizio che di disabilità non ne sa proprio nulla.......
 

Gianco

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Anch'io sono stato amministratore di sostegno di mio figlio, reso disabile a causa di un brutto incidente stradale. Ora mi è subentrato il fratello gemello.
 

rospan

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Diciamo anche che, giuridicamemte, l' amministratore di sostegno ha un raggio di azione e di autonomia piu ampio rispetto al tutore.
 

marinoernesto

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Come succede sovente, dalla domanda iniziale si passa ad altre considerazioni, molto interessanti e, in questo caso, toccanti, ma che sono a latere della domanda medesima. Per ritornare nell'alveo, dopo gli eventi descritti da Nemesis, x gli importi che restano, se il tutelato aveva eredi discendenti o nominati in testamento, va di conseguenza, altrimenti le sue proprietà vanno ai genitori, che poi un genitore fosse AdS esula dal contesto "eredità". Penso che al fratello, presente il padre, nulla vada.
 

rospan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Come succede sovente, dalla domanda iniziale si passa ad altre considerazioni, molto interessanti e, in questo caso, toccanti, ma che sono a latere della domanda medesima. Per ritornare nell'alveo, dopo gli eventi descritti da Nemesis, x gli importi che restano, se il tutelato aveva eredi discendenti o nominati in testamento, va di conseguenza, altrimenti le sue proprietà vanno ai genitori, che poi un genitore fosse AdS esula dal contesto "eredità". Penso che al fratello, presente il padre, nulla vada.
Tutto giusto ma bisogna evidenziare che nel caso di interdizione del soggetto tutelato non può esserci volontà testamentaria, per cui l'eredità segue l'iter di legge.
 

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