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Che cosa vuoi dire con questo? Il richiedente voleva sapere sì o no. La risposta è 'no', perché per la nomina dell'amministratore occorrono non meno di 500 m/m e invece i millesimi dei favorevoli sono stati 400. La delibera è annullabile e va impugnata al più presto.500 mm. di pp. dei presenti l'asseblea è valida, 400 su 800 è sempre un 50% dei presenti
Veramente i 500 devono essere i millesimi per la nomina, non per la validità dell'assemblea.Nomina di amministratore in assemblea è come da me gia scritto in questo forum, nomina di un NUOVO amministratore occorre 500 mm. di pp.
Si sentiva la mancanza di un'altra tua interpretazione creativa delle norme del codice civile.Nomina di amministratore in assemblea è come da me gia scritto in questo forum, nomina di un NUOVO amministratore occorre 500 mm. di pp.
- Sono dello stesso parere, nel nostro condominio, cinque anni or sono ,fu revocato l'amm.re dal tribunale perchè si faceva confermare con il quorum di 1/3+1/3. Tutte le volte io lo contestai allegandogli 4 sentenze estrapolate dal cemtro studi dell'ANACI che furono presentati in giudizio . Di fatto la legge non prevede la "conferma" ma soltanto la nomina dell'amm.re, perciò terminato il periodo di 12 mesi il mandato potrà essere dato sia allo stesso che ad altri candidati . Chissà se un giorno avrà fine tale confusione interpretativa?Si sentiva la mancanza di un'altra tua interpretazione creativa delle norme del codice civile.
Ora rileggi (o forse, leggi) il quarto comma dell'art. 1136 e poi concentrati sul secondo comma di quell'articolo.
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