Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il sole 24 ore (che ha canali preferenziali al Ministero) in un articolo del 20 settembre 2014 a firma Saverio Fossati annuncia ed anticipa la prossima pubblicazione ( si parla di questa settimana ) di un decreto ministeriale che regoli l’accesso all’ esercizio professionale di “amministratore condominiale” il tutto in consonanza con quanto previsto dalla legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013.
Con l’atteso provvedimento il ministero della Giustizia detterà nello specifico le regole su criteri e modalità di svolgimento di un corso di formazione iniziale di 72 ore (48 di teoria e 24 di pratica ) e degli altri periodici “ di aggiornamento “ annuale (15 ore) obbligatori atti a garantire il mantenimento nel tempo di uno standard minimo di preparazione del professionista . Dal corso iniziale saranno esentati coloro che amministrano il condomino ove detengono una o piu’ 'unità immobiliare , chi ha svolto la professione per almeno un anno nell'ultimo triennio precedente (18 giugno 2010-2013) l'entrata in vigore della L. 220/2012 ( e, ndr , coloro che amministrano condomini con meno di 9 condomini che scelgono di designare un AC seppure non obbligati).
Per costoro ( salvo che per l'AC " mini " ) rimane comunque l’obbligatorietà ( al pari di quello che avviene per altri professionisti quali commercialista, avvocati, medici etc che devono maturare “crediti” annuali ) di totalizzare quel monte ore (15) di formazione-aggiornamento durante un esercizio solare di cui sopra si è fatto cenno
La seconda parte dell’articolo si concentra sugli enti abilitati a gestire i corsi e sulle figure che li dovranno governare :
A )-Il “Responsabile scientifico” cui spetterà l’onere di verificare la preparazione dei “ formatori “ e quello di organizzare i corsi , deve possedere
1-- requisiti morali ( onorabilità, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali e simili )
2—qualità professionali : docente universitari o di scuola superiore di materie giuridiche, o economiche, avvocati, magistrati o professionisti dell'area tecnica
3--competenza specifica in materia condominiale, che va documentalmente provata .

B)- Il “ formatore “ : sono richieste le stesse competenze specifiche , qualità morali e professionali ma sono ammessi anche coloro che possano dimostrare di possedere una laurea (anche triennale) o di essere iscritti a un albo professionale.
Pare che i contenuti indicati nel Dm della Giustizia non siano esaustivi in ordine alla durata ; restano fermi invece i temi prescritti che andranno comunque rispettati come contenuti minimi.
Per una disamina esaustiva di chi puo' esercitare professionalmente vedi :
Disposizione di attuazione del codice civile : Art. 71-bis.

1.Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
2.I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
3.Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
4.La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
5.A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Partiremo con un corso a Brescia molto presto. Chi fosse interessato mi scriva privatamente . grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
ecco il testo del regiolamento in attesa di pubblicazione, appena rintracciato

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, ai sensi dell'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato ed integrato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e dall’articolo 1, comma 9, lettera a) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.Il Ministro della GiustiziaVista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;
Visto l’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie,per come modificato dall’articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante “Modifiche alladisciplina del condominio negli edifici”;
Visto l’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, conmodificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9;Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativinell’adunanza del 22 maggio 2014;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2014;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
ART. 1
(Oggetto e definizioni)
1. Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

ART. 2
(Finalità della formazione e dell’aggiornamento)
1. Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

ART. 3
(Requisiti dei formatori)
1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documenta-zione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:
a) il godimento dei diritti civili;
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati;
e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice
identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 4
(Responsabile scientifico)
1. La funzione di responsabile scientifico può essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell’area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di
formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

ART. 5
(Svolgimento e contenuti dell’attività di formazione e di aggiornamento)
1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.
2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di
aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali:
a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri
dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.
4. L’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della Giustizia.
5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Roma,
Il Ministro della Giustizia
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Speriamo che contribuisca a migliorare le cose, certo però che se le spese da sostenere per l'aggiornamento professionale fossero completamente detraibili, ( almeno di questi tempi) non sarebbe affatto male.
 

Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
ecco il testo del regiolamento in attesa di pubblicazione, appena rintracciato
...
Roma,
Il Ministro della Giustizia

Buonasera,
non replico tutto il lungo articolo perchè è proprio sopra "integro" :)

ci sono state altre novità ?



Qualcosa la capisco : si parla di formatori...e "formati" (che sarebbero i NORMALI amministratori di condominio)

suppongo che i FORMATORI, come per i prof.accademici ... ci sia una specie di selezione/investitura

ma non capisco, invece, la parte periodica-annuale di formazione-permanente : in cosa consiste ?

> in dispense che arrivano preiodicamente a casa-vostra o per mail ?
> c'è una specie di "decalogo-argomenti" annuale da studiare e approfondire...uguale per tutti gli amministratori in Italia, oppure ogni associazione/movimento fà per se ?

> e tutti gli anni, giacchè non è possibile effetuare ONLINE l'esame : è necessario andare presso una sede per effettuare l'esamino ?

> insomma, voi che siete "da anni amministratori" : nel 2019, per fare riferimento ad un anno passato e concluso, cosa avete fatto ?

> è possibile avere un paio di esempi, oppure è una cosa segretissima ? (scherzo, ma non ho trovato alcun riferimento....buffo no ?)
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Di solito gli amministratori di condominio tendono ad essere anche liberi professionisti (Geometri per lo più ma anche Periti o Architetti anche se molto molto rari). La formazione consiste nel seguire l’aggiornamento professionale che per un amministratore di condominio significa fare i corsi dedicati alla gestione condominiale. Credo che anche ANACI faccia corsi ma gli Ordini Professionali a cui spesso sono iscritti li richiedono per LEGGE. Per i Geometri sono 60 punti credito formativo ogni triennio! Non sempre 1 ora equivale al punto di credito formativo!
 

Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
Di solito gli amministratori di condominio tendono ad essere anche liberi professionisti (Geometri per lo più ma anche Periti o Architetti anche se molto molto rari). La formazione consiste nel seguire l’aggiornamento professionale che per un amministratore di condominio significa fare i corsi dedicati alla gestione condominiale. Credo che anche ANACI faccia corsi ma gli Ordini Professionali a cui spesso sono iscritti li richiedono per LEGGE. Per i Geometri sono 60 punti credito formativo ogni triennio! Non sempre 1 ora equivale al punto di credito formativo!

hai ragione, ma l'articolo indicava "altro" (sia come formazione...che come "esamino") - chiedevo appunto spiegazioni/aggiornamenti : sono passati solo 6 anni, possibile che non si sappia nulla , e che nessuno abbia riportato qualcosa di "non segreto" ?
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
hai ragione, ma l'articolo indicava "altro" (sia come formazione...che come "esamino") - chiedevo appunto spiegazioni/aggiornamenti : sono passati solo 6 anni, possibile che non si sappia nulla , e che nessuno abbia riportato qualcosa di "non segreto" ?
Proprio perché son passati 6 anni di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, e nel frattempo si sono anche evolute le cose, come ti ho scritto sopra!
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto