Il sole 24 ore (che ha canali preferenziali al Ministero) in un articolo del 20 settembre 2014 a firma Saverio Fossati annuncia ed anticipa la prossima pubblicazione ( si parla di questa settimana ) di un decreto ministeriale che regoli l’accesso all’ esercizio professionale di “amministratore condominiale” il tutto in consonanza con quanto previsto dalla legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013.
Con l’atteso provvedimento il ministero della Giustizia detterà nello specifico le regole su criteri e modalità di svolgimento di un corso di formazione iniziale di 72 ore (48 di teoria e 24 di pratica ) e degli altri periodici “ di aggiornamento “ annuale (15 ore) obbligatori atti a garantire il mantenimento nel tempo di uno standard minimo di preparazione del professionista . Dal corso iniziale saranno esentati coloro che amministrano il condomino ove detengono una o piu’ 'unità immobiliare , chi ha svolto la professione per almeno un anno nell'ultimo triennio precedente (18 giugno 2010-2013) l'entrata in vigore della L. 220/2012 ( e, ndr , coloro che amministrano condomini con meno di 9 condomini che scelgono di designare un AC seppure non obbligati).
Per costoro ( salvo che per l'AC " mini " ) rimane comunque l’obbligatorietà ( al pari di quello che avviene per altri professionisti quali commercialista, avvocati, medici etc che devono maturare “crediti” annuali ) di totalizzare quel monte ore (15) di formazione-aggiornamento durante un esercizio solare di cui sopra si è fatto cenno
La seconda parte dell’articolo si concentra sugli enti abilitati a gestire i corsi e sulle figure che li dovranno governare :
A )-Il “Responsabile scientifico” cui spetterà l’onere di verificare la preparazione dei “ formatori “ e quello di organizzare i corsi , deve possedere
1-- requisiti morali ( onorabilità, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali e simili )
2—qualità professionali : docente universitari o di scuola superiore di materie giuridiche, o economiche, avvocati, magistrati o professionisti dell'area tecnica
3--competenza specifica in materia condominiale, che va documentalmente provata .
B)- Il “ formatore “ : sono richieste le stesse competenze specifiche , qualità morali e professionali ma sono ammessi anche coloro che possano dimostrare di possedere una laurea (anche triennale) o di essere iscritti a un albo professionale.
Pare che i contenuti indicati nel Dm della Giustizia non siano esaustivi in ordine alla durata ; restano fermi invece i temi prescritti che andranno comunque rispettati come contenuti minimi.
Per una disamina esaustiva di chi puo' esercitare professionalmente vedi :
Disposizione di attuazione del codice civile : Art. 71-bis.
1.Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
2.I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
3.Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
4.La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
5.A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Partiremo con un corso a Brescia molto presto. Chi fosse interessato mi scriva privatamente . grazie
Con l’atteso provvedimento il ministero della Giustizia detterà nello specifico le regole su criteri e modalità di svolgimento di un corso di formazione iniziale di 72 ore (48 di teoria e 24 di pratica ) e degli altri periodici “ di aggiornamento “ annuale (15 ore) obbligatori atti a garantire il mantenimento nel tempo di uno standard minimo di preparazione del professionista . Dal corso iniziale saranno esentati coloro che amministrano il condomino ove detengono una o piu’ 'unità immobiliare , chi ha svolto la professione per almeno un anno nell'ultimo triennio precedente (18 giugno 2010-2013) l'entrata in vigore della L. 220/2012 ( e, ndr , coloro che amministrano condomini con meno di 9 condomini che scelgono di designare un AC seppure non obbligati).
Per costoro ( salvo che per l'AC " mini " ) rimane comunque l’obbligatorietà ( al pari di quello che avviene per altri professionisti quali commercialista, avvocati, medici etc che devono maturare “crediti” annuali ) di totalizzare quel monte ore (15) di formazione-aggiornamento durante un esercizio solare di cui sopra si è fatto cenno
La seconda parte dell’articolo si concentra sugli enti abilitati a gestire i corsi e sulle figure che li dovranno governare :
A )-Il “Responsabile scientifico” cui spetterà l’onere di verificare la preparazione dei “ formatori “ e quello di organizzare i corsi , deve possedere
1-- requisiti morali ( onorabilità, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali e simili )
2—qualità professionali : docente universitari o di scuola superiore di materie giuridiche, o economiche, avvocati, magistrati o professionisti dell'area tecnica
3--competenza specifica in materia condominiale, che va documentalmente provata .
B)- Il “ formatore “ : sono richieste le stesse competenze specifiche , qualità morali e professionali ma sono ammessi anche coloro che possano dimostrare di possedere una laurea (anche triennale) o di essere iscritti a un albo professionale.
Pare che i contenuti indicati nel Dm della Giustizia non siano esaustivi in ordine alla durata ; restano fermi invece i temi prescritti che andranno comunque rispettati come contenuti minimi.
Per una disamina esaustiva di chi puo' esercitare professionalmente vedi :
Disposizione di attuazione del codice civile : Art. 71-bis.
1.Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
2.I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
3.Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
4.La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
5.A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Partiremo con un corso a Brescia molto presto. Chi fosse interessato mi scriva privatamente . grazie