gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
dunque, a marzo ho chiesto il rimborso della quota IMU-ICI pagata in più, 5 anni, in base al fatto che c'è stato un errore del catasto trascinatosi nel tempo e che la correzione non è costitutiva della "nuova" rendita, ma dichiarativa
nessuna risposta...ieri telefono, mi risponde un'impiegata che mi dice che non ha letto l'istanza di rimborso ma comunque risponderanno di NO
le ho risposto di rispondermi per iscritto, così valuteremo cosa fare

ma secondo voi è normale ricevere queste risposte?
forse avrei dovuto dirle: ok, mi dica nome e cognome e le mando una lettera in cui prendo atto che Lei telefonicamente afferma di non aver letto l'istanza ma che comunque non ho diritto al rimborso, e io le evidenzierò le mie ragioni che sostengono il contrario
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
secondo voi è normale ricevere queste risposte?
Non è normale, ma non siamo in un paese normale.

Inoltre temo che i regolamenti IMU_ICI prevedano il rimborso solo per un periodo inferiore ai 5 anni, e non per errori o duplicazioni di versamento.
Capitò a mia suocera anziana (il commercialista le aveva fatto avere due volte il modulo di versamento): non ebbe niente indietro.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
ma io più che altro mi basavo su sentenze tipo questa (e sull'art. della Costituzione che dice che ciascuno paga le imposte in base al proprio reddito)

La nuova o variata rendita catastale ha efficacia retroattiva ai fini ICI
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7434 del 28 marzo 2014, è ritornata a ribadire che le rendite catastali attribuite ex novo o variate valgono anche per le annualità precedenti alla notifica dell'atto di attribuzione/modifica, riconoscendo, di fatto, alle stesse una sorta di efficacia retroattiva sebbene limitata a determinati anni. Nei fatti di causa, il Comune che, sulla base di una rendita notificata nel 2004, richiedeva l'ICI relativamente all'anno 1999, esperiva vittoriosamente ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR di Genova che erroneamente non riconosceva la summenzionata efficacia retroattiva alla nuova rendita, ritenendola valida solo per le annualità successive alla notifica, ovvero dal 2005 in poi. Questo ragionamento, secondo i Supremi Giudici, non può essere condiviso poiché vorrebbe dire riconoscere alla notifica la natura di atto costitutivo quando, invece, gode di sola efficacia dichiarativa. Nell'ordinanza, la Corte, citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite , afferma che in tema di ICI l'art. 74, comma 1 Legge n. 342/2000 "... nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso". (Cassazione S.U. n. 3160/2001).

poi per carità è una domanda di rimborso, ma appunto gradirei sapere, se la risposta è no, per quali motivi
 

magia2002

Membro Attivo
Proprietario Casa
E meno male che la TARI e' in funzione ai mq e non ai vani .
Alla risposta per iscritto puoi fare ricorso al TAR ( circa 1500,00 eur ) .
Purtroppo il rapporto tra cittadino e' Stato non e' alla pari .
Se devi pagare un qualsiasi tributo ecc. dopo 2-3 mesi lo Stato inizia a metterti le ganasce fiscali - se viceversa e' lo Stato che ti deve rimborsare ecc. campa cavallo che l'erba cresce .
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso". (Cassazione S.U. n. 3160/2001).
Bell'esempio di certezza impositiva:
io mi ero trovato in situazione simile. Il catasto aveva proceduto ad omogeneizzare (ovviamente al rialzo), le rendite catastali dell'intero quartiere. Il comune mi aveva notificato una cartella con variazione ICI e sanzioni, mentre io mi ero basato sulla rendita citata sull'atto di acquisto, effettuato poco tempo prima.

Ho fatto ricorso: ed ho avuto ragione, in base ad una legge Bassanini che impone che le variazioni vengano notificate direttamente al contribuente con formale raccomandata di notifica. Cosa che non era avvenuta.
La variazione ha avuto quindi effetto dal 1° gennaio successivo alla notifica. (cioè la cartella che implicitamente comunicava la variazione).

Qui tra legislatori fantasiosi e magistratura altrettanto cavillosi, vale tutto ed il contrario di tutto.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@basty il ricorso dove l'hai fatto al TAR ?
Quanto ti e' costato ?
All'epoca (gennaio 2007) avevo presentato ricorso alla commissione provinciale tributaria. Ricorso in autotutela: 14,36€ di marca da bollo: non è stato necessario incaricare un difensore.
L'ufficio tributi comunale aveva fatto orecchi da mercante.
Il giudice, esaminato l'esposto, così commentava: ma non è diventata obbligatoria la notifica diretta delle variazioni di rendità? Alla risposta affermativa del cancelliere, concludeva se i Comuni si rendessero conto del costo di queste cause (perse..)!
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non si sono neanche presentati all' udienza della commissione tributaria ?
No.
Avevano la coscienza sporca: dopo essersi negati per un paio di volte, dicendomi che dovevo necessariamente fare il ravvedimento, mi avevano ricevuto, e proposto per equità con altri cittadini, il solo pagamento della differenza di tributo, cancellando le sanzioni. (si erano mossi quando dall'uff. centrale catasto gli era pervenuta la telefonata che annunciava loro che mi ero presentato e non erano stati in grado di esibire la cartolina di avviso di ricezione)
Avevo accettato questo compromesso per quieto vivere, (dicendogli che gli enti di beneficenza hanno almeno il pudore di chiederti un obolo) purchè rettificassero in tempo la cartella di pagamento entro la scadenza. Non essendomi pervenuta entro l'ultimo giorno utile, (e nemmeno successivamente) ho presentato immediatamente ricorso che avevo già preparato, al protocollo. C'avevano pure provato a barare ....
Alla faccia del sereno rapporto istituzione-cittadino.
 
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